19 luglio 2019

Riqualificazione energetica: il Fisco ritorna sulla cessione del credito

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica è possibile cedere il credito d’imposta a soggetti privati diversi dai fornitori esclusivamente se sussiste un collegamento tra detti soggetti e il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Questo è quanto si ricava dalla Risposta n° 264/2019.

Quesito
La società semplice ALFA (l’istante) ha effettuato lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni di un edificio di cui è proprietaria, maturando il diritto alle detrazioni di cui all’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge di Bilancio 2007). L’istante chiede se sia possibile cedere il credito (corrispondente alle citate detrazioni) ad una s.r.l. conduttrice di una unità immobiliare dell’edificio oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica.

Parere dell’Agenzia
Il comma 2-sexies dell’articolo 14 del DL n° 63/2013 prevede per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali; i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 43 del 2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

Il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va limitato ai soli soggetti che hanno un collegamento con il “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso in esame, l’esistenza di un contratto di locazione tra l’istante cedente e la società cessionaria non integra di per sé la nozione di “collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione” necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima. Infatti, la s.r.l. potenziale cessionaria non avrebbe con l’istante né alcun rapporto di natura “partecipativa” né un ruolo “attivo” nell’ambito dei lavori oggetto della detrazione (subappaltatore, fornitore di materiali, ecc.).
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