Il disconoscimento della detrazione IRPEF per gli interventi di risparmio energetico deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta a un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73.
A tale conclusione è pervenuta la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (
Sent. n. 1698/6/18) che, in applicazione del principio, ha - in riforma della decisione di prime cure - annullato la cartella di pagamento impugnata, volta al recupero a tassazione della detrazione di spese per riqualificazione energetica, sostenute dal contribuente ai sensi del comma 345, art. 1, della L. 296 del 2006.
Secondo il contribuente, piuttosto che seguire la procedura ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73, l’Ufficio finanziario avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento, ai sensi degli artt. 38-43 del D.P.R. n. 600/73, trattandosi, nella specie, di un c
ontrollo comportante valutazioni e interpretazioni di merito.
Secondo il Giudice di primo grado, invece, l’Ufficio era legittimato a procedere ex art. 36-ter, essendo in discussione un controllo basato sulla mera documentazione prodotta e sull’interpretazione del dato normativo, senza necessità di altre attività istruttorie.
Ebbene, nell’accogliere l’appello proposto dal contribuente, la Commissione regionale del Piemonte ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il procedimento previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73, come si evince dalla copiosa giurisprudenza di legittimità in materia,
«è applicabile esclusivamente in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali e di calcolo e nell'esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge o non documentate, e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse, nelle quali è pertanto necessaria l'emissione di un avviso di accertamento motivato in ordine all'interpretazione prescelta dall'ufficio».
Ad avviso del Collegio piemontese, l’art. 36-ter va interpretato nel senso che i casi ivi indicati, rispetto ai quali è consentito l'iscrizione a ruolo dei tributi, senza la preventiva notifica dell’avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento,
in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa del cittadino.
Il Collegio di secondo grado, quindi, ritiene di dover accogliere l’appello del contribuente, in quanto:
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«il disconoscimento della detrazione IRPEF per gli interventi di risparmio energetico deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73. […] invero il disconoscimento della detrazione in oggetto non può essere "ricondotto" ad un controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/73, in quanto presuppone un'attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma richiamata».
Ne è conseguita l’annullamento della cartella impugnata.
La Commissione regionale ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del grado.