In caso di interventi di riqualificazione energetica sulla propria abitazione, la cessione del credito può essere effettuata anche nei confronti di
“altri soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
In caso di interventi di riqualificazione energetica unitamente ad interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzate su parti comuni di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la cessione del credito può essere effettuata anche nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera. Ma essendo l’istante anche titolare della ditta sub-appaltatrice a cui vorrebbe cedere il credito, viene così meno il requisito della “terzietà” richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari.
Questo è ciò che si evince dalle
risposte n° 247 e
n° 249 pubblicate ieri, 16 luglio 2019, dall’Agenzia delle Entrate.
Interpello n° 247: necessario collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione
L’istante deve eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica sulla propria abitazione. Dato il costo elevato di tali interventi, l’interpellante ritiene che non avrà capienza d’imposta per poter fruire completamente delle detrazioni spettanti per tali interventi edilizi. Pertanto, l’istante intende cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sopra menzionati alla società XXXX S.r.l. della quale è amministratore e socio.
L’istante chiede, quindi, se il fatto di essere socio e amministratore della predetta società soddisfi il requisito del collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione richiesto dalla
Circolare n° 11/E del 2018.
Parere dell’Agenzia - L’Agenzia precisa che l'art. 1, comma 3, lett. a), n. 10, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’art. 14 del DL n. 43 del 2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, confermando che il credito può essere ceduto:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
Nella circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito che il credito può essere ceduto anche a soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per quanto attiene al quesito posto, si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima non possa ravvisarsi nel solo fatto che l’istante, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame sia socio e amministratore della società cui l’istante intende cedere il relativo credito. Il collegamento deve, infatti, essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto rispetto al quale la società XXXX risulta del tutto estranea.
Interpello n° 249: Ecobonus e sismabonus, necessaria la terzietà
L’istante ha acquistato un immobile su cui sono previste importanti opere di ristrutturazione, tese a migliorarne la stabilità sismica e la prestazione energetica. L’istante, in quanto titolare dell’impresa individuale denominata Y, provvederà alla realizzazione di alcuni degli impianti tecnologici e, a tal fine, stipulerà uno specifico contratto di subappalto con l’impresa incaricata della realizzazione di tutti gli impianti sanitari e tecnologici.
L’istante chiede di sapere se possa cedere il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante per i predetti lavori a favore della propria azienda individuale, in quanto subappaltatrice.
Parere dell’Agenzia - L’Agenzia specifica che l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della
legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), ha introdotto, a decorrere 3 dal 1° gennaio 2017, il comma 2-sexies nell’articolo 14 del DL n. 63/2013, ai sensi del quale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 10), della legge n. 205 del 2017 (legge di Bilancio 2018) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nel citato articolo 14.
L’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 2, della citata legge n. 232 del 2016 ha previsto, con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 e 3, dai quali derivi il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori, la possibilità, per i soggetti beneficiari di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ad altri soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito in esame con i provvedimenti dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, mentre, con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, nonché con la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo di tale cessione.
Nella fattispecie in esame, l’istante vorrebbe cedere il credito all’impresa subappaltatrice di cui egli stesso è titolare. Tuttavia, con tale cessione, astrattamente ammissibile, si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica ed antisismico – utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda – in credito di imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte e somme. In altri termini, laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso – nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice – verrebbe meno il requisito della “terzietà” richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l’effetto di permettere al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà che non è prevista dalla normativa di riferimento.