In seguito al sollecito di alcune associazioni di categoria, il deputato Tarantino nell’interrogazione a risposta immediata di ieri ha sollevato un tema non nuovo al Governo, ma che si è riproposto in questi periodi di limitazioni delle attività economiche dovute all’emergenza Covid, ovvero la diversa aliquota Iva applicabile alle consumazioni al tavolo 10% e all’asporto 22%. L’asporto, considerato vitale in tale momento per permettere alle attività di continuare a lavorare, diventa però un aggravio di costi a carico del ristoratore o dell’utente finale.
La risposta del sottosegretario Villarosa - Ai sensi n.121 della tabella A parte III allegata al Decreto Iva scontano l’Iva al 10% le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici. La somministrazione presuppone la consumazione in loco degli alimenti, salvo il caso del catering, mentre le vendite da asporto sono a tutti gli effetti cessioni di beni con la conseguenza che scontano l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.
Con il DPCM del 24 ottobre 2020 è stato stabilito che le attività di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi aperti al pubblico. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenza.
Con il DPCM del 3 novembre 2020 è stata disposta per le cd. zone rosse la sospensione dei servizi di attività di ristorazione. Resta consentila la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenza.
Tuttavia, allo stato attuale, tenuto conto della riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita d’asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari degli esercizi possono svolgere la loro attività anche se dotati di locali, strutture e personale astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione abitualmente svolta dagli stessi.
Pertanto, entrambe le suddette ipotesi possono rientrare nell’applicazione delle aliquote ridotte ai sensi del punto 1 dell’allegato 3 della Direttiva Iva che elenca i beni e i servizi per cui è possibile applicare un’aliquota in conformità dell’articolo 98 della Direttiva Iva.
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