17 settembre 2019

Ristrutturazione: detrazione ammissibile su interventi necessari al completamento edilizio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nella risposta fornita nell’interpello n° 383/2019, in cui l’istante sta effettuando interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, l’Agenzia precisa che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Per ciò che concerne gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate l’Amministrazione specifica che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, l’art. 16-bis del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche. Inoltre, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di edifici, la detrazione spetta altresì per le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate è più volta intervenuta sull’argomento con diversi documenti di prassi. Tra queste, la Circolare n° 57/1998 riportante la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento con una elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili. In particolar modo si è soffermata sulla distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto assume rilievo con riferimento agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Nella predetta circolare è specificato che:
  • la manutenzione ordinaria riguarda le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con finiture e materiali analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente (esempio: la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso);
  • la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente (esempio: sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso).

Il D.Lgs. n°222/2016 delinea i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi e distingue interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, da interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).
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