6 luglio 2018

Ristrutturazione immobili società di persone: la detrazione è dei soci

Autore: Pasquale Pirone
L’art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Al quadro RP del Modello Redditi SP/2018 vanno indicate le spese documentate sostenute nel 2017 ed effettivamente rimaste a carico della società di persone (Snc e Sas) per la realizzazione dei citati interventi su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo dalla società stessa. Per ogni unità immobiliare oggetto delle predette spese deve essere compilato un singolo rigo. La detrazione spetta anche per interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali. In particolare, i righi interessati dalla compilazione sono quelli che vanno da RP1 a RP30.

La detrazione è attribuita ai soci – Per le spese in commento è il singolo socio ad aver diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013). La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Stessa misura del beneficio è prevista in capo al singolo socio, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dello stesso art. 16, anche per le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’entrata in vigore della stessa disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003), riferite a costruzioni adibite ad attività produttive. In tal caso, tuttavia, la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Qualora dalla realizzazione dei citati interventi, derivi, invece, una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta che sale all’80% nell’ipotesi in cui dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori (e se gli interventi di cui al comma 1-quater dell’art. 16, siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85%). Tali detrazioni, ad ogni modo, si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Si ricorda, inoltre, che per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Qualora, poi, gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Anche in tal caso, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito.

Come detto, le detrazioni in esame spettano ai singoli soci. In particolare, a fronte delle spese al loro imputate, questi devono indicare nel quadro RP sezione III-A del loro Modello Redditi PF/2018 (colonna 3 rigo RP41) il codice fiscale della società e devono altresì riportare i dati catastali identificativi dell’immobile nella sezione III-B dello stesso quadro RP.
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