L’articolo 1 commi da 168 a 169 della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017) ha apportato importanti modifiche sia in merito ai requisiti di ammissibilità alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata sia in merito agli obblighi informativi dei Fondi.
Ricordiamo che Rita (questo è l’acronomico che identifica questo istituto) è stata disciplinata dalla Legge di Stabilità 2017 approvata definitivamente il 07.12.2016, ai commi da 188 a 193 unitamente ad altri interventi quali l’Ape Sociale, l’Ape volontaria e l’Ape aziendale costituenti complessivamente il cosiddetto Pacchetto Previdenza.
Scopo di questo ulteriore intervento, così come per l'Ape – Anticipo Pensionistico, è quello di facilitare l'uscita flessibile dal mondo del lavoro e l'accesso anticipato alla pensione, aumentandone la flessibilità e libertà di scelta dei lavoratori che, a pochi anni dalla maturazione del diritto alla pensione, volessero utilizzare i propri fondi di previdenza complementare.
Possono accedere a questo istituto sia lavoratori del settore privato che pubblico i quali abbiano destinato i propri versamenti contributivi ai fondi di previdenza complementare.
A fornire i necessari chiarimenti a seguito delle recenti modifiche è intervenuta la Covip (Commissione vigilanza sui fondi pensione) con propria Circolare n. 888 del 08.02.2018 avente appunto per oggetto
“Art. 2, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Modifiche recate al Decreto Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252”.
In particolare con riferimento ai requisiti necessari per poter accedere alla Rita la Covip li individua precisamente in:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- non più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
- almeno 20 anni di contribuzione versata;
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione ad un fondo.
In alternativa ai suddetti requisiti potranno accedere alla Rita i disoccupati da almeno 24 mesi che raggiungano l’età pensionabile entro i successivi 10 anni.
Con riferimento alle novità più significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, la Circolare Covip del 08.02.2018 precisa che l’istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è diventata di fatto strutturale; l’articolo 1 comma 169 infatti ha disposto l’abrogazione dei commi da 188 a 191 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 – Legge n. 232/2016 – istitutiva della Rita che la disciplinava come intervento sperimentale in attesa di verificarne gli eventuali riscontri positivi.
Altra modifica importante, come abbiamo accennato in premessa, riguarda la certificazione dei requisiti per l’accesso alla Rita. In prima battuta legislativa infatti era demandato all’Inps l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti, vincolando il buon esito dell’istanza al rilascio di una apposita attestazione da parte dell’Inps ai sensi dell’articolo 1 comma 188 della Legge n. 232/2016. Ora invece i requisiti potranno essere autocertificati con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possibilmente previa verifica da parte dell’interessato dei requisiti contributivi per mezzo dell’acquisizione di un estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line dal sito istituzionale dell’Inps oppure di estratti conto rilasciati dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la Rita.
L’inps e le forme previdenziali complementari si riservano comunque la facoltà di provvedere, congrue verifiche, sia pure a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate.
La Covip si era già occupata nella sua precedente circolare Prot. n. 1174 del 22.03.2017, nel corso della quale ha fornito le prime indicazioni operative, dell’adeguata informazione che deve essere offerta ai lavoratori che desiderano accedere alla Rita.
In particolare già in quell’occasione era stato chiarito che le diverse forme di previdenza complementare avrebbero dovuto mettere a punto la specifica documentazione informativa, contenenti almeno: il documento illustrativo delle caratteristiche di Rita, le condizioni prescritte dalla normativa per l'accessibilità, la periodicità della fruizione ed il modulo per la richiesta della prestazione.
La più recente Circolare n. 888 del 08.02.2018 precisa che
“… salva diversa disposizione dell’iscritto, il fondo pensione dovrà riversare il montante residuo nel comparto più prudente e dovrà informare in maniera molto chiara, nella documentazione per la richiesta della Rita, dei costi amministrativi legati a questa nuova prestazione, che dovranno essere il più possibile contenuti…”.
Per ultimo sempre al predetta Circolare Covip riserva alcune precisazioni in merito al ricalcolo delle rate, ovvero, durante il periodo di erogazione della Rendita l’iscritto al fondo potrà cambiare il comparto di investimento del montante residuo e
“…le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso”.
Per ultimo la Circolare Covip n. 888 del 08.02.2018 precisa che il lavoratore fissa l’ammontare di montante contributivo da liquidare e nel corso dell’erogazione il montante residuo continuerà a produrre rendimenti seppure in relazione ad un capitale investito decurtato. La Rendita dovrà essere erogata con bonifici non superiori ai tre mesi.