Fissati al ribasso gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il provvedimento emanato il 23 maggio 2019 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 148038/2019), infatti, stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2019, tali interessi nella misura del 2,68% in ragione annuale a fronte del 3,01% di cui al provvedimento Prot. n. 0095624/2018 dell’anno scorso.
I riferimenti normativi
Il provvedimento è frutto delle previsioni normative contenute negli art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e 13 D.Lgs. n. 159/2015.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018/31.12.2018.
Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2019, al 2,68 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata