Dalle indicazioni fornite nella
risposta n° 180/2019 si evince che, in base alla classificazione in bilancio dei beni oggetto della presente istanza, il contribuente non possa avvalersi della disposizione agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i manufatti utilizzati nell’ambito della concessione demaniale di cui è titolare fino al […], in quanto per tali beni difetta il requisito di iscrizione in bilancio richiesto dalla norma.
Il quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la società ALFA che svolge attività di riparazioni navali su un compendio demaniale condotto in concessione dal […] la cui scadenza è prevista nel […].
I diversi concessionari subentrati nel tempo hanno realizzato svariati manufatti (uffici, capannoni, officine, etc.) che al termine della concessione saranno acquisiti nel patrimonio demaniale a seguito di devoluzione. L’istante ha contabilizzato in bilancio solo le spese ordinarie e straordinarie riferite ai manufatti, poiché i singoli beni immobili preesistenti erano stati realizzati da precedenti concessionari a cui l’istante è subentrato.
La società ALFA ha dichiarato che il valore contabile degli immobili citati è pari a zero e non sono perciò iscritti in bilancio.
L’istante chiede di sapere se per i manufatti immobiliari realizzati nell’arco temporale delle concessioni e non ancora acquisiti dal demanio può avvalersi della disposizione normativa agevolativa in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, commi da 940 a 950, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve “legge di bilancio 2019”).
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia precisa che gli immobili in esame sono stati trattati in bilancio come beni “di terzi”, rilevando nel conto economico di competenza le spese di manutenzione ordinaria e tra gli oneri pluriennali quelle a carattere straordinario.
La legge di bilancio 2019 consente la rivalutazione fiscale dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Come chiarito dalla Circolare n° 8/E/2019 la rivalutazione è ammessa con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione/scambio è diretta l’attività d’impresa, per i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2017.
Poiché i beni in esame sono stati classificati contabilmente come “di terzi” e conseguentemente non sono stati iscritti in bilancio, non è possibile usufruire dell’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2019.