12 febbraio 2018

Rottamazione bis e rapporti con il contenzioso.

Autore: GIUSEPPE AVANZATO
La presenza di un contenzioso, pendente in qualsiasi grado, nonché la formazione di un giudicato anche sfavorevole al contribuente non precludono l’adesione alla c.d. rottamazione bis.

Al riguardo, appare doveroso distinguere le fattispecie nelle quali i giudizi tributari siano giunti a conclusione da quelle nelle quali, invece, i giudizi risultino ancora in essere.

Infatti, i carichi che si sono resi definitivi a seguito di giudizio concluso sono senz’altro rottamabili, al pari di quelli la cui definitività discende dalla loro mancata impugnazione.

Più articolata è, invece, la situazione con riferimento ai carichi ancora giudizialmente in contestazione.

Infatti, con riferimento a quest’ultimi, il contribuente, nella domanda di definizione, deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5497 del 03/03/2017 intervenendo in tema di rottamazione, ha affermato il principio in base al quale il giudizio promosso si estingue qualora il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/16 dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del processo.

Gli Ermellini, in quella circostanza, avendo preso atto dell’adesione del contribuente alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle” prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito nella Legge n. 225 del 2016, hanno dichiarato l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile.

In attesa di ulteriori pronunciamenti sul punto tale principio non può che trovare applicazione anche per la nuova rottamazione dei ruoli prevista dal DL 148/2017.

Tuttavia è doveroso precisare che, in merito al regolamento delle spese di lite, la Suprema Corte è giunta a opposta conclusione nell’ordinanza n. 8377 del 31 marzo 2017, nella quale tali spese sono state poste a carico del contribuente che aveva “rinunciato al ricorso” in conseguenza dell’adesione alla rottamazione, in considerazione della sua “soccombenza virtuale”.

Quella citata, tuttavia, pare essere, ad oggi, una pronuncia isolata giacche in ordine alla compensazione delle spese si è di recente pronunciata nuovamente la Cassazione con l’ordinanza n.30166 del 15/12/2017.

In altre circostanze (cfr. Corte di Cassazione Ord. n. 465 dell’11/01/2018) la Suprema Corte, preso atto dell’adesione alla rottamazione da parte del ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nulla disponendo in merito alle spese di lite.

In merito ai rapporti tra rottamazione e contenzioso, inoltre, è bene prestare attenzione ai ruoli provvisori.

Si ricorda, infatti, che in pendenza di giudizio dinnanzi alla CTP le disposizioni vigenti prescrivono che venga iscritto a ruolo solo 1/3 delle imposte accertate e degli interessi.

In tali circostanze, qualora ad esempio, il contribuente abbia impugnato un avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale ma voglia ugualmente aderire alla rottamazione si potranno verificare due ipotesi mutualmente escludenti:

1. il contribuente è vittorioso in primo grado
In tale circostanza la rottamazione non presenterà alcun vantaggio per il contribuente. Inoltre, nel caso citato, la rottamazione potrebbe essere solo parziale (1/3) e senza alcun vantaggio sulle sanzioni.

Sul punto la circolare n. 2/E/2017 ha precisato che, in tali casi, la controversia prosegue per la differenza, determinandosi per l’effetto solo una parziale cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la successiva sentenza del giudice non potrà che riguardare l’atto impugnato nella sua interezza. Ne consegue che in conseguenza della sentenza favorevole non sarà posta in essere alcuna riscossione ne parimenti alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata, che rimane acquisito a titolo definitivo alla conclusa procedura di definizione, attesa l’intangibilità che l’esatto e tempestivo pagamento delle somme dovute è idoneo a conferire.

Di converso, si ricorda che, in assenza di adesione alla definizione, qualora in esito alla riscossione a titolo provvisorio il contribuente abbia corrisposto il terzo dovuto, a seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della Ctp, quest’ultimo potrà invece ottenere il rimborso delle somme corrisposte, con i relativi interessi. In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l’ottemperanza alla Commissione tributaria provinciale (art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

2. Il contribuente è soccombente in primo grado
In questo caso verranno iscritti a ruolo gli ulteriori 2/3 del carico. Pertanto, se i ruoli sono stati trasmessi all’agente della riscossione entro il 30 settembre 2017, il contribuente, valutata la eventuale sostenibilità dell’azione in CTR, potrebbe decidere di accedere alla definizione agevolata. In questo caso la rottamazione potrebbe essere vantaggiosa per le sanzioni.

A quanto detto si aggiunga che in alcuni casi, al contribuente vittorioso nel primo grado di giudizio potrebbe essere preclusa ab origine l’adesione alla rottamazione. Si fa riferimento alle fattispecie nelle quali in pendenza del giudizio di primo grado non interviene alcuna iscrizione a ruolo. In questi casi, laddove il contribuente, vittorioso in primo grado, tema comunque l‘appello della controparte e voglia per questo motivo aderire alla definizione agevolata, sarà impossibilitato dal farlo stante la mancanza di carichi iscritti a ruolo.

Circostanze come quella testé esaminata avevano, pertanto, indotto il legislatore ad affiancare alla rottamazione prevista dal DL. n. 193/2016 l’istituto della definizione delle liti fiscali pendenti quale strumento alternativo ma complementare alla stessa (DL 50/2017).

Alla luce delle riflessioni che precedono, non può che essere auspicata, pertanto, una riedizione anche di quest’ultimo istituto.
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