14 marzo 2018

Sabatini-Ter. Da rispettare i requisiti di integrazione e interconnessione

Autore: Andrea Amantea
In materia di sabatini-Ter , i beni materiali e immateriali ammessi al contributo maggiorato del 3,575%, industria 4.0, sono elencati rispettivamente negli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 1406 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii; per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti caratteristiche:
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o “part program”;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

A prevederlo è la circolare MISE datata 31 luglio 2017, che ha dato il via a numerose richieste di chiarimenti da parte del MISE nei confronti delle imprese che nello specifico hanno richiesto l’agevolazione Sabatini-ter per gli investimenti 4.0.

Le condizioni di integrazione e interconnessione e i termini entro i quali le stesse devono essere rispettate dettano precisi range operativi da seguire per evitare di perdere gli incentivi di cui alla Sabatini-Ter .

La Sabatini- Ter- L’art. 2 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ammette la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (industria 4.0).

La Legge di bilancio 2018 ha previsto innanzitutto una rimodulazione e integrazione delle risorse assegnate alla agevolazione Sabatini-Ter, rifinanziando la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, confermando seppur con una nota di modifica, la disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2017, ammettendo per gli investimenti “Industria 4.0” (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti) una riserva pari al 30% (anziché il 20%) delle risorse totali come da nuova integrazione e rimodulazione.

I requisiti di integrazione e interconnessione – Come detto in premessa, per gli investimenti 4.0 come sopra individuati, è necessario l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o “part program” nonché l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Nella Circolare MISE 95925 datata 31 luglio 2017, proprio in merito ai requisiti da ultimo citati è stato previsto che considerata la possibilità che le caratteristiche di integrazione e interconnessione siano implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all’acquisto delle macchine agevolate., la citata implementazione può avvenire in data successiva al termine dei dodici mesi per l’ultimazione dell’investimento di cui al punto 13.2 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 (Le imprese sono tenute a completare l’investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione), purché entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo (centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento).
Le spese di implementazione sostenute in data successiva al citato termine dei dodici mesi, non sono in ogni caso ammesse al contributo.

L’avvenuta ultimazione dell’investimento – Tuttavia, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento - prevista dall’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto - deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e resa al MISE entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento. Ciò comporta, a rigor di logica, che l’integrazione e l’implementazione sopra richiamate devono comunque essere effettuate entro lo stesso termine e non entro quello di richiesta di erogazione della prima quota di contributo.
L’assenza di interconnessione e integrazione comporta le revoca del contributo concesso.

Infine si ricorda che, per tutti gli investimenti elencati nella prima sezione dell’allegato 6/A citato in premessa, l’erogazione dell’intero contributo concesso, relativo alla macchina e alle relative spese di interconnessione e di integrazione, è subordinata all’invio al MISE dell’allegato 8 ““interconnessione” e “integrazione” delle macchine di cui alla prima sezione dell’allegato 6/a”, della stessa circolare del 31 luglio scorso, invio da effettuarsi entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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