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Saldo IMU/TASI 2017: ravvedimento agli sgoccioli

Autore: Pasquale Pirone
Il 17 dicembre prossimo (il 16/12 è sabato) scade il termine di versamento del saldo IMU e TASI dovute per il 2018. L’acconto, tuttavia, si ricorda, andava versato entro il 18 giugno scorso (visto che il 16/06 era sabato).

La normativa di riferimento, infatti, prevede che i due tributi vanno versati in due rate, acconto e saldo, con scadenza fissata rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. Fanno eccezione gli ENC i quali, per gli immobili ad uso promiscuo, versano tre rate, ossia:
  • entro il 16 giugno pagano il saldo per l’anno precedente ed il I° Acconto per l’anno in corso (pari al 50% del tributo dovuto per l’anno precedente);
  • ed entro il 16 dicembre pagano il II° Acconto per l’anno in corso (pari al 50% del tributo dovuto per l’anno prima).

Se, le citate scadenze cadono in un giorno NON lavorativo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Con riferimento all’anno d’imposta 2017, le scadenze cadevano, quindi, al 16 giugno (venerdì) ed al 18 dicembre (il 16/12 era sabato).

Il ravvedimento del 2017 – Ad ogni modo chi omette di versare quanto dovuto oppure versa un importo in misura insufficiente ha la possibilità di rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso e questo mese di dicembre rappresenta anche l’ultima possibilità per ravvedere il saldo dello scorso anno.

C’è da premettere che all’omesso/insufficiente versamento di IMU e TASI (quali tributi comunali) non si rendono applicabili tutte le forma di ravvedimento di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 ma solo quelle fino al c.d. ravvedimento lungo. Dunque, premesso che, le sanzioni piene previste sono quelle di cui comma 1 art. 13 D. Lgs. 471/1997), ossia, 1% per i primi 14 giorni di ritardo; 15% per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno; 30% per ritardi oltre il 90° giorno, il ravvedimento dei due tributi comporta il versamento delle seguenti sanzioni ridotte:
  • 0,1% (cioè 1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo, se la violazione è regolarizzata entro 14 giorni dalla violazione;
  • 1,5% (cioè 1/10 del 15%), se la violazione è regolarizzata entro 30 giorni dalla violazione;
  • 1,67% (cioè 1/9 del 15%); se ci si mette in regola entro 90 giorni dalla violazione;
  • 3,75% (cioè 1/8 del 30%), se si regolarizza la violazione entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione, entro il termine di 1 anno.

Le altre forme di ravvedimento previste dal citato art. 13 D. Lgs. 472/1997 sono, invece, ammesse per i soli tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che, poiché per IMU e TASI è prevista dichiarazione (questa va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo), l’acconto di giugno è ravvedibile entro i termini di presentazione della dichiarazione; il saldo è ravvedibile entro un anno dalla violazione (alcuni Comuni per regolamento permettono, comunque, il ravvedimento del saldo entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza). In altre parole, l’omesso/insufficiente versamento del saldo IMU/TASI del 2017 sarà ravvedibile entro il prossimo 18 dicembre 2018 (o 31/12 se il regolamento comunale lo prevede). Decorso tale termine il contribuente non potrà più rimediare.

Si ricorda che il ravvedimento implica che il contribuente dovrà versare l’imposta omessa; la sanzione e gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo nel versamento. Proprio con riferimento a questi ultimi, considerando che il tasso 2017 era pari allo 0,1% e quello 2018 è pari allo 0,3%, ne consegue che per i giorni che vanno dal 19/12/2017 al 31/12/2017 si applicherà quello dello 0,1% mentre per i giorni che vanno dall’1/1/2018 al giorno del ravvedimento si applicherà lo 0,3%.

Sanzioni ed interessi non hanno un proprio codice tributo, pertanto vanno sommati all’imposta da versare (con lo stesso codice tributo IMU). Nel compilare l’F24 bisogna barrare la casella ravvedimento e indicare anno di riferimento “2017” (oltre a segnare la casella “saldo”).
Inoltre, non sarà più possibile ravvedere l’omesso/insufficiente acconto 2017, poiché la scadenza era il 2 luglio scorso (il 30/06/2018 era sabato).

Esempio – Si supponga che il Sig. Giuseppe abbia omesso il versamento del saldo IMU 2017 con riferimento alla sua seconda casa (ubicata a Caserta – codice comune B963) e che l’importo non pagato ammonti ad euro 600,00. Questi decide di ravvedersi il 13 dicembre 2018. In tal caso, egli dovrà versare:
  • Saldo IMU 2017 = 600 euro;
  • Sanzione = (600 x 3,75%) = 22,50
  • Considerando che i giorni di ritardo sono complessivamente 360 (di cui 13 del 2017 e 347 del 2018), ne deriva che:
  • Interessi = [(600 x 0,1%) / 365 x 13] + [(600 x 0,3%) / 365 x 347] = 1,73

In definitiva, il sig. Giuseppe dovrà versare (in data 13 dicembre 2018) complessivi 624,23 euro. Considerando che per le seconde case il codice tributo IMU è 3918, il modello F24 del versamento sarà così compilato.
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