27 aprile 2018

Sanzioni per ritardata registrazione o ritardato pagamento

Autore: Giovambattista Palumbo
L'art. 69 del DPR n. 131 del 1986 non prevedeva espressamente l'applicabilità della sanzione in ipotesi di ritardo nella registrazione degli atti. E infatti il legislatore è poi intervenuto con il D.lgs. n. 158/15, il quale ha previsto espressamente l’introduzione della fattispecie del ritardo nella registrazione. I giudici di appello, pertanto, avevano correttamente valorizzato la portata generale dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, in tema di ritardato pagamento, con applicazione delle sanzioni nella misura del 30%.

Il caso - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7608 del 28/03/2018, ha risolto un contenzioso su una questione di spesso problematica applicazione operativa.

Nel caso di specie, un notaio impugnava innanzi alla CTP un avviso di liquidazione, con il quale venivano irrogate dall'Agenzia delle Entrate sanzioni per tardiva registrazione dell'atto da lui rogato, ex art. 69 del DPR n. 131 del 1986, in misura pari al 120% dell'imposta dovuta, assumendo di aver provveduto, seppur tardivamente, al pagamento, a titolo di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

La CTP rigettava il ricorso proposto dal contribuente, il quale presentava appello, accolto dalla CTR in considerazione del fatto che il contribuente si era ravveduto dopo che l'Amministrazione finanziaria aveva constatato la violazione, ma prima che fossero scaduti i termini del ravvedimento, essendo così sì preclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto agevolativo, ma dovendosi applicare la sanzione minima per il ritardato pagamento dell'imposta di registro, determinata nella misura del 30%.

L'Agenzia proponeva infine ricorso per cassazione, censurando la sentenza per violazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, atteso che la CTR aveva erroneamente ritenuto che il ravvedimento operoso tardivamente operato dal contribuente si fosse perfezionato, ed applicandogli comunque le sanzioni ridotte per ritardato pagamento, anziché per ritardata registrazione.

La decisione – Il motivo di ricorso, secondo la Suprema Corte, era inammissibile per difetto di interesse, atteso che la CTR, sul presupposto che il contribuente aveva effettuato il pagamento dopo che l'Amministrazione finanziaria aveva constatato la violazione aveva correttamente escluso che lo stesso si potesse avvalere del ravvedimento operoso.

Dalla lettura della norma, evidenzia la Corte, emerge infatti con evidenza che il pagamento di quanto dovuto deve avvenire spontaneamente prima che la violazione sia stata constatata, o, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Ne conseguiva pertanto, nella fattispecie, che il ravvedimento operoso non poteva essere applicato, in quanto il notaio rogante aveva ricevuto la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni in data antecedente al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

Infondate, però, erano le censure dell’Amministrazione, secondo cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 56 D.lgs. n. 546 del 1992, la CTR aveva ritenuto che la sanzione pertinente al caso di specie fosse quella per il ritardato pagamento dell'imposta di registro nella misura del 30% dell'imposta, così applicando, extra petitum, la sanzione prevista per la diversa violazione del ritardato pagamento dell'imposta, laddove, nell'appello, la questione dell’applicabilità della sanzione di cui all'art. 69 del D.lgs. n. 131 del 1986 non era stata neppure riproposta, dovendosi quindi intendere per rinunciata, con la conseguenza che il giudice tributario non poteva modificare la violazione contestata, riqualificando d'ufficio il fatto sanzionato (ritardato pagamento, in luogo di ritardo nella registrazione dell'atto).

Ritardata registrazione e ritardato pagamento - L'Agenzia delle Entrate lamentava, in sostanza, che la CTR avesse ritenuto che l'omessa richiesta di registrazione dell'atto sottoposto a registro nei termini previsti "ex lege", con conseguente ritardato pagamento dell'imposta, costituisse una violazione per ritardato pagamento dell'imposta, punita, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 471 del 1997, con la sanzione nella misura minima del 30% dell'imposta da versare, invece che con la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR n. 131 del 1986.

Evidenzia però la Corte che l'art. 69 del DPR n. 131 del 1986, nella versione applicabile ratione temporis, non prevedeva espressamente l'applicabilità della sanzione per ritardata registrazione degli atti.

Ne conseguiva quindi che per la tardività della registrazione degli atti non era prevista alcuna sanzione specifica.

E infatti il legislatore è poi intervenuto con il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il quale ha previsto espressamente l’introduzione, nell'art. 69 DPR n. 131 del 1986, della fattispecie del ritardo nella registrazione, quale specifica violazione sanzionata.

I giudici di appello, pertanto, avevano fatto corretta applicazione della portata generale dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, da applicarsi, come espressamente indicato nel terzo comma, ad "ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto".

Né poteva essere accolto il denunciato vizio di extrapetizione, anche considerato che non risultava che, sostanzialmente, il notaio avessecambiato in appello la propria linea difensiva, fondata sulla spettanza di una riduzione delle sanzioni, giustificata dal fatto che la richiesta di registrazione e il relativo pagamento non erano stati omessi, ma erano solo intervenuti in ritardo, laddove comunque il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata, purché restino sostanzialmente immutati il petitum (nella specie, la richiesta di diminuzione delle sanzioni irrogate in ragione di una registrazione, e relativo pagamento, solo ritardata e non omessa) e la causa petendi, e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio.
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