3 luglio 2024

Sardegna: istituito il codice tributo per il credito d’imposta in favore dei piccoli Comuni

Autore: Martina Giampà
Con la Risoluzione n. 34 del 2 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione autonoma della Sardegna.

L’utilizzo in compensazione del contributo è stato regolato recentemente, il 10 giugno 2024, con la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia Sarda delle Entrate.

La Convenzione è stata possibile previa autorizzazione con la delibera 14 dicembre 2023, n. 44/16.

Si tratta, in particolare, del contributo riconosciuto con l’art. 13, comma 2, lett. d) della Legge della regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3, al fine di sostenere lo sviluppo dei piccoli Comuni.

Ai sensi della predetta Convenzione l’Agenzia Sarda delle Entrate trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei dati dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

L’ammontare dell’agevolazione fruibile è visualizzabile da ciascun beneficiario tramite ilo proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del contributo è stato istituito il seguente codice tributo:
  • “7033” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3”.
Il modello F24, si ricorda, deve essere presentato esclusivamente online attraverso i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, pena il rifiuto dell’operazione del versamento.

In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari a essa trasmesso e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco tenendo conto anche delle eventuali variazioni.
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