11 giugno 2018

Scissione societaria. Responsabilità per debiti tributari

Autore: Paola Mauro
In caso di scissione totale di una società di persone, il debito tributario si trasferisce alle società beneficiarie alle quali, pertanto, devono essere rivolti e notificati gli atti di accertamento e riscossione, a pena di nullità. Gli ordinari termini di prescrizione e decadenza non sono interrotti dalla notifica effettuata nei confronti dell'ex socio persona fisica della società scissa. È quanto emerge dalla lettura della Sentenza n. 1253/06/18 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che respinge l’appello del Fisco.

Il ricorso di primo grado è stato proposto da una S.r.l., avverso una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 notificatale quale responsabile in solido a seguito di un’operazione di scissione societaria. In estrema sintesi, la S.r.l. è rimasta coinvolta nel procedimento erariale poiché nata dalla scissione della S.n.c. che ha presentato la dichiarazione IVA oggetto di controllo.

Ebbene, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità della cartella poiché emessa a carico di società ormai estinta (la S.n.c. scissa, cancellata dal Registro delle imprese) e, comunque, per intervenuta decadenza, trattandosi dell’anno d’imposta 2010 ed essendo avvenuta la notifica il 31 dicembre 2014, in violazione del termine di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 602/73.

La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e tale verdetto ha trovato conferma all’esito del giudizio di appello, instaurato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La CTR meneghina, nel rigettare il gravame del Fisco, scrive: «[…] Come risulta in atti, e non contestato, la P. snc di L. T. e C. snc a far data dal 27/05/13 è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di atto di scissione del 21/5/2013, pertanto da tale data 27/5/13 la snc risulta estinta. Nel caso di specie, come previsto dal punto 4), dell'atto di scissione prodotto in atti “Effetti successori - in conseguenza della presente scissione, ciascuna società beneficiaria subentra di pieno diritto alla società scissa nella titolarità degli elementi attivi e passivi assegnati per scissione, con le variazioni attive e passive intervenute successivamente alla valorizzazione indicata nel progetto e che interverranno fino all'effetto della scissione”. È di tutta evidenza, che in presenza del già citato atto di scissione, le due beneficiarie sono divenute successori diretti della snc e ogni pretesa in danno della snc andava indirizzata alle società beneficiarie, non vi è prova in atti, che i soci della snc, siano soci delle beneficiarie “società di capitali srl”. Come è noto, a partire dalla cancellazione del registro delle imprese, si verifica l'estinzione della società cancellata e ciò priva la società stessa della capacità giuridica e processuale. Si sottolinea che a seguito della scissione, il debito tributario della snc non si è estinto, bensì, in presenza della scissione, si è trasferito in capo alle società beneficiarie. Pertanto, la notifica operata a mani dalla socia della snc in data 8/9/14, non svolge e non può svolgere, alcun effetto, in quanto la socia, sempre a seguito della scissione e cancellazione, non era più “successore” sussistendo un “successore diretto e solidale - le due società beneficiarie”. Ne consegue, che la notifica operata in data 8/9/14 (alla ex socia della snc) successivamente alla scissione, atto del 21/5/2013, iscritto nel registro imprese il 27/5/2013, non esplica alcun effetto nei confronti della ricorrente, in quanto la notifica è stata effettuata nei confronti di “soggetto estinto, cancellato dal registro delle imprese, ormai privo di qualsiasi legittimazione attiva e passiva”, come tale estraneo alla ricorrente. L'ente, impositore, Agenzia della Riscossione, rilevata l'errata notifica, priva di efficacia da far valere nei confronti della ricorrente, notificava la cartella impugnata in data 29 gennaio 2016. Quest'ultima notifica, come eccepito dalla ricorrente, confermato anche dalla sentenza impugnata, risulta tardiva, oltre i termini di decadenza. Trattandosi dell'anno d'imposta 2010, la notifica a pena di decadenza, come previsto dall'art. 25 DPR 602/73 andava effettuata, entro il 31 dicembre 2014. Nel caso in esame, la cartella è stata notificata, oltre tale termine, esattamente il 29 gennaio 2016. Ne consegue il rigetto dell'appello».

In ragione della peculiarità della questione trattata la CTR ha ritenuto giusta la compensazione delle spese di lite.

Con l’occasione si segnala il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in tema di procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d’imposta anteriori all’operazione di scissione societaria.

Con la Sentenza n. 23342/2016 la Suprema Corte ha precisato che «gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, a una società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione o individuata per legge, mentre tutte le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito. I procedimenti relativi ai suddetti obblighi tributari sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella designata, ma nei confronti delle società beneficiarie solidalmente responsabili possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge e compiute le attività di riscossione, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'amministrazione, salvo a consentire alle società coobbligate, su loro istanza, di partecipare ai suddetti procedimenti riguardanti la società scissa, eventualmente proseguiti presso la designata, e di prendere cognizione dei relativi atti. In particolare, notificato - anche in epoca successiva all'efficacia della scissione - un avviso di accertamento alla società scissa o designata riferibile a periodo di imposta anteriore alla data dalla quale l'operazione ha avuto effetto, nessun onere sussiste a carico dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione di rinnovazione della notifica dell'avviso nei confronti della società beneficiaria solidalmente obbligata, ovvero di integrazione dei requisiti di contenuto e forma della cartella di pagamento consequenziale all'avviso rispetto a quelli previsti per la notifica della stessa cartella ove l'operazione societaria non avesse avuto luogo».
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