Con un comunicato del 18 aprile 2020, la Banca d’Italia ha reso noto di aver fornito agli intermediari indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi, a seguito delle previsioni di cui all’articolo 56 del decreto “Cura Italia” (
D.L. n. 18/2020), rubricato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19”.
In sostanza, con tale comunicazione, la Banca d’Italia chiarisce in quali casi vanno effettuate o meno le predette segnalazioni.
L’articolo 56 del decreto “Cura Italia”– Occorre, anzitutto, ricordare che, tale disposizione, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, prevede che le micro, piccole e medie imprese, possano avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari - delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino a detta data, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Le indicazioni della Banca d’Italia - La Banca d’Italia sostiene, in particolare, che gli intermediari
non devono segnalare:
- sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’articolo 56, comma 2, lett. a) e b) del decreto “Cura Italia”. Tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali;
- rate scadute - in quanto sospese - nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’articolo 56, comma 2, lett. c). Questa disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
Inoltre, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento, non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione, ex articolo 56, comma 2, lett. c) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria, si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che per gli interessi (ove prevista).
Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere, ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Analoghi criteri di segnalazione, dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.
Infine, è bene ricordare che, i dati della Centrale dei rischi sono riservati, ad eccezione di quelli registrati a proprio nome. Di conseguenza, in tal caso, per accedere gratuitamente alle informazioni, occorrerà presentare una specifica richiesta alla Banca d’Italia.
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