Le somme per “servizi aeroportuali” percepite dal Comune, gestore di un aeroporto, sono da assoggettare ad IVA perché dal punto di vista normativo sono considerati attività commerciali (anche se esercitati da un ente pubblico). Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 79 del 25 marzo 2024.
Nel caso di specie il Comune è proprietario di un complesso aeroportuale disciplinato da un Regolamento di scalo, approvato dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Quest’ultimo prevede che tutti coloro che effettuino arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’Aeroporto sono tenuti al pagamento delle tariffe fissate dalla Giunta comunale in relazione a “approdo/partenza”, “stazionamento sul piazzale scoperto all’interno dell’hangar”, “altri servizi (apertura anticipata o chiusura posticipata dell’aeroporto”.
Al fine di assoggettare ad Iva un’operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale. Appurata la sussistenza di quello territoriale, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su quello oggettivo e soggettivo. Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Iva, nonché dalla direttiva n. 2006/112/CE, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro.
Invece, per quanto riguarda il presupposto soggettivo, l’articolo 4 del DPR 633/1972 al comma 1 prevede che per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, pur se non esclusiva, delle attività commerciali o agricole (artt. 2135 e 2195 c.c.), anche se non organizzate in forma di impresa, nonché quelle organizzate in forma di impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 sopracitato.
Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle predette attività, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole, non considerando come attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti di diritto pubblico nell’ambito di pubblica autorità (comma 5 del medesimo decreto).
In merito ai servizi aeroportuali, invece, stabilisce che i servizi portuali e aeroportuali sono considerati in ogni caso attività commerciali, anche se esercitate da enti pubblici. Di conseguenza, i relativi compensi devono essere assoggettati a IVA.
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