27 gennaio 2018

Settore pesca: sospensione degli sgravi contributivi

Autore: DANIELE BONADDIO
Stop agli sgravi contributivi di cui all’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Fino a nuove indicazioni, sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate. Anche i premi speciali unitari di cui all’articolo 42 del decreto della Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono dovuti in misura intera dai pescatori autonomi e dalle società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, assicurati con la polizza speciale pescatori.

A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 6/2018.

Quadro normativo - L'articolo 4, comma 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso nel limite del 70% alle imprese che esercitano la pesca costiera il beneficio previsto dall’articolo 6 (sgravi contributivi), del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha poi disposto l’estensione del predetto beneficio per gli anni 2001, 2002 e 2003, sempre nel limite del 70% oltre che alle imprese che esercitano la pesca costiera, anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Il beneficio è stato prorogato nella stessa misura per gli anni 2004-2007 e poi applicato:
  • per gli anni 2008-2011 nel limite dell’80%;
  • per il 2012 nel limite del 60%;
  • per il 2013-2014 nel limite del 63,2%;
  • per il 2015 nel limite del 57,5%;
  • per il 2016 nel limite del 50,3%;
  • e per il 2017 nel limite del 48,7%.

Ultimo intervento normativo in ordine cronologico si è avuto con l’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07%. L’agevolazione in questione costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sospensione agevolazione – Sul punto, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea del regime agevolativo in esame, al momento lo stesso debba necessariamente essere sospeso.

Pertanto, fino a nuove indicazioni da parte del citato Ministero vigilante, è sospesa l’applicazione della riduzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ai premi e contributi assicurativi riscossi dall’ Inail dal 1° gennaio 2018.

Contributi dovuti - Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l’autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:
  • dai datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l’assicurazione dei componenti l’equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 “Pesca costiera”;
  • dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.

Sono altresì dovuti in misura intera i premi speciali unitari di cui all’articolo 42 del decreto della Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dovuti dai pescatori autonomi e dalle società cooperative o compagnie di pescatori per i soci, assicurati con la polizza speciale pescatori.

La sospensione dell’applicazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2018 comporta altresì il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato, come noto, entro la scadenza del 16 febbraio del corrente anno.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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