30 maggio 2020

SGR: obblighi di segnalazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari

I chiarimenti delle Entrate nella risposta ad un’istanza di consulenza giuridica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Precisazioni e chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari previsti per le Società di Gestione del Risparmio (SGR), sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 5 del 21 maggio 2020, scaturita a seguito di istanza di consulenza giuridica richiesta da un’associazione.

Il quesito – L’associazione istante ha chiesto all’Agenzia chiarimenti in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770), oggetto della Risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014, previsti per le società di gestione del risparmio (SGR), nel caso in cui la cessione delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta senza l'intervento della SGR in qualità di sostituto d'imposta, ai sensi dell'articolo 26 quinquies del D.P.R. n. 600/1973.

La citata disposizione, infatti, individua le SGR tra i sostituti di imposta tenuti all'applicazione della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale, derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi da quelli immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici.

L’istante ha esposto quanto chiarito dalla citata Risoluzione n. 101/E del 2014, ricordando che, in caso di negoziazione delle quote o azioni degli OICR, il citato articolo 26-quinquies, prevede che la ritenuta venga applicata dal soggetto residente (di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973), incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione.

La suddetta Risoluzione ha precisato che, quest'ultimo soggetto, può o meno coincidere con la SGR a seconda che la stessa abbia ricevuto l'incarico dal contribuente alla cessione delle quote e che, "con riferimento alle quote detenute al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta devono essere assoggettati a cura del contribuente, ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 26-quinquies, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta". Sempre l’istante, rappresenta che tale ipotesi può verificarsi nel caso di cessione di quote nominative in cui la SGR interviene soltanto per l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'articolo 2023 del c.c. (trasferimento mediante girata), oppure nella fattispecie di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore, per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della disciplina dell'antiriciclaggio e che non siano depositate presso un intermediario residente o per quelle che siano depositate all'estero. In tal caso, la SGR, nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i "dati relativi all'operazione" di cessione, nonché al soggetto cedente.

In virtù di quanto esposto, l'istante chiede di conoscere se le SGR, che non siano state formalmente incaricate da una delle parti contraenti di fungere da intermediario nelle operazioni di cessioni, debbano segnalare, oltre ai dati identificativi del percipiente, anche le informazioni sulla cessione, di cui non hanno evidenza non essendo intervenute nell'operazione.

Infine, si pone l’interrogativo se sono fatti salvi, e pertanto non saranno passibili di potenziali sanzioni, eventuali comportamenti delle SGR riguardo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e degli intermediari già presentate che dovessero risultare difformi rispetto alla risposta fornita.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate – Il Fisco, anzitutto, ricorda le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019:
  • nel quadro SF, tra gli altri, i dati identificativi dei soggetti non residenti che hanno beneficiato del regime di esenzione di cui all'articolo 26-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, in relazione ai proventi derivanti dagli OICR di diritto italiano (diversi dagli OICR immobiliari) e dai cd. fondi lussemburghesi storici;
  • nel quadro SL, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di acconto;
  • nel quadro SM, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiani o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

In merito alla compilazione dei quadri SL e SM, l’Agenzia, dopo aver riepilogato quanto indicato nelle istruzioni della citata dichiarazione, specifica che, in generale, entrambi i quadri sono compilati nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la ritenuta. Occorre, comunque, tener presente quanto chiarito nella Risoluzione n. 101/E del 2014, ossia che "la SGR nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i dati relativi all'operazione di cessione nonché al soggetto cedente".

In tali casi, anche se la ritenuta non sia stata applicata, secondo il Fisco, la SGR o l'intermediario collocatore, deve indicare nella sezione I del quadro SL del Modello 770, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, mentre nessun valore dovrà essere inserito nei campi 14, 15 e 16 dei righi da SL4 a SL7.

Relativamente, invece, ai proventi corrisposti a soggetti non residenti, l'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. n. 461/1997, prevede che "i soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti".

Ai fini della comunicazione di tali redditi deve essere compilato il quadro SF del Modello 770, nel quale oltre ai dati identificativi del soggetto non residente deve essere indicato:
  • nel punto 13, il codice T che identifica i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici realizzati da soggetti non residenti (articolo 26-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973) attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni;
  • nel punto 14, l'ammontare lordo dei proventi.

Sul punto, si evidenzia che, nella descrizione del codice T è espressamente chiarito che "in caso di cessione delle quote dell'OICR senza l'intervento dei sostituti d'imposta il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 2022 del codice civile, come precisato nella risoluzione n. 101/E del 2014".

Inoltre, viene precisato che, se nel punto 13 è stato indicato "il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l'ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell'OICR avvenga senza l'intervento dei sostituti d'imposta e la SGR, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all'operazione".

Infine, per quanto concerne il regime sanzionatorio, il Fisco ritiene che, in caso di mancata indicazione dei dati in oggetto, resti ferma l'applicazione delle sanzioni (di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997), con possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
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