L’articolo 38-quater del
DPR n. 633/72 regola le cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima.
L’Agenzia delle Entrate, con il
principio di diritto n° 25 di ieri, ha ricostruito il quadro normativo relativo allo sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea.
Il rimborso - Per le cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso; le operazioni di rimborso possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento. Inoltre, dal 1°gennaio 2018 è prevista, per le predette operazioni, l’emissione della fattura in modalità elettronica.
I requisiti - Dall’analisi delle diverse previsioni normative e dei documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo, si ricava che:
- i cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese;
- i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed « essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale», fermo restando che «l'acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare, potendo fare presupporre l'utilizzo degli stessi beni nell'ambito di un'attività commerciale, non rende possibile l'applicazione del beneficio in questione»;
- per determinare se la soglia di valore, 154,94 euro, IVA inclusa, sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente»;
- la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO - "Online tax refund at exit: light lane optimization", con fattura in formato elettronico:
- senza pagamento dell'IVA, salvo successivo versamento della stessa - con regolarizzazione dell'operazione tramite apposita variazione laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla UE;
- con pagamento dell'IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera - ove sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla UE nei termini indicati - previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti. In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell'imposta ad appositi intermediari.
Non sono ammesse modalità, le quali non consentano di rispettare i primi tre requisiti, volte ad ottenere comunque il rimborso dell'IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.