L’intervento di ristrutturazione posto in essere nella
Risposta n. 293 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il cambio d’uso di tre unità immobiliari e viene chiesto in che misura possono essere detraibili gli interventi combinati del rischio sismico e di riqualificazione energetica di edificio.
Nello specifico viene stabilito dall’Amministrazione Finanziaria che:
- i coniugi possono accedere alle relative detrazioni d’imposta previste per le parti comuni, se presenti nell’edificio, in base alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.;
- la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio oggetto di ristrutturazione;
- suddetta detrazione è fruibile in dieci quote annuali di pari importo e risulta essere cedibile.
Il Caso
In seguito all’acquisto, da parte di due coniugi, di due immobili (rispettivamente categoria C/2 e C/6 intestati al 50% cadauno) si ha l’espressa volontà di volere procedere ad un intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici e si desiderano avere chiarimenti: sulla possibilità di fruire della detrazione prevista per tale categoria di intervento; sul limite di spesa applicabile e sulla possibilità di effettuare la cessione del credito.
E’ opportuno precisare che il soggetto interessato è in procinto di effettuare l’integrale ristrutturazione dell’intero plesso per la realizzazione di due unità abitative e di un box pertinenziale. Altresì la ristrutturazione dell’immobile sarà realizzata senza variazione di cubatura e con la medesima pianta di ingombro dell’edificio da ristrutturare.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Le opere di ristrutturazione edilizia (comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente) sono considerate “trasformazione urbanistica” e sono dunque soggette al relativo titolo abilitativo.
Il contribuente che intende fruire delle detrazioni d’imposta per trasformare un immobile non ad uso abitativo in uno adibito a tale uso, può farlo a condizione che risulti chiaramente che gli stessi comportano il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato.
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili
parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Nel caso in esame, l’interpellante dichiara che è ancora in corso il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative per procedere ai lavori di ristrutturazione di un edificio composto da tre unità immobiliari e che
gli interventi comporteranno il cambio di destinazione d’uso in due unità abitative ed un’autorimessa pertinenziale.
Relativamente all’adozione delle misure antisismiche, anche per gli interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di
riqualificazione energetica, è necessario che
l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio e non si configuri quale nuova costruzione.
Relativamente alla perplessità espressa dall’interpellante circa la possibilità di fruire della detrazione pur in assenza di un effettivo condominio, si osserva che: sia ai fini delle detrazioni per lavori volti alla riduzione del rischio sismico sia ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari.
Inerente il caso sottoposto alla valutazione dell’Amministrazione Finanziaria si evince che la condizione soggettiva di unico proprietario, ancorché l’acquisto sia stato effettuato in comproprietà indivisa fra i due coniugi, risulta soddisfatto.
L’interpellante e il coniuge
possono accedere alle relative detrazioni d’imposta previste per le parti comuni, se presenti nell’edificio,
in base alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.