L’Agenzia delle Entrate nelle istanze di interpello n. 131 e 135 del 27 dicembre ha rispettivamente chiarito che è possibile godere del sisma bonus in caso di intereventi che comportino lo spostamento dell’edificio e che per gli interventi che prevedono l’installazione di un impianto foto termico non si gode del bonus risparmio energetico (detrazione Irpef 65%) ma al contrario è possibile fruire del bonus edile (detrazione Irpef 50%).
Nell’Interpello n. 131/2018 sono stati chiesti all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla possibilità di fruire delle agevolazioni c.d. sisma bonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime. L’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il Parere n. 27/2018, ha specificato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” (di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 - Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Con il medesimo parere, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione come sopra rappresentati, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentino una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate - fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche (nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime) - è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che trattasi di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380 del 2001 come peraltro ammesso ai fini della fruizione della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Come precisato dalla Circolare n. 7 del 2018, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia, consistente nella demolizione e ricostruzione, comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014).
Nell’Interpello n. 135/2018 sono stati chiesti all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa la possibilità di fruire della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296 del 2006 per le spese sostenute per l’acquisto di un sistema fototermico.
Secondo l’Agenzia delle Entrate dalla descrizione del sistema, si rileva che “gli obiettivi principali del sistema sono la conversione e relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è classificato impianto elettrico. (...) L’accumulo termico è utilizzato per l’integrazione di tutti i comuni sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, in alta e bassa temperatura (...)”.
Il sistema in esame sembra si sostanzi in un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori. Pertanto, ferme restando le necessarie valutazioni tecniche di cui sopra, ne consegue che ai fini dell’eventuale godimento della detrazione IRPEF il sistema in esame, finalizzato alla produzione e recupero di energia elettrica non possa fruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296 del 2006.
L’istante potrà, eventualmente, fruire per la fornitura e posa in opera del sistema in esame della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lettera h) del richiamato articolo comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che “tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente” (cfr. anche pag. 245 della Circolare 27 aprile 2018, n. 7).