Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 30 del 05.02.2019, il decreto del Mef del 25.01.2019 col quale è stata disposta la sospensione, sino al 30 settembre 2019, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018 nella provincia di Catania, per i quali, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre, è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Più precisamente la sospensione opera nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 26 dicembre 2018, avevano la residenza nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.
Nel richiamato Decreto viene espressamente precisato che eventuali somme già versate non saranno rimborsate.
Dette disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni sopra indicati.
Viceversa, la sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 a norma del quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.
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