Con la
Circolare n. 243317 del 6 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico – alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 (
Legge n. 145/2018 articolo 1, comma 759) - ha fornito chiarimenti circa le modalità di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive, nonché sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Proroga del periodo di fruizione delle agevolazioni
La Manovra 2019 in particolare, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella ZFU sopra richiamata.
Soggetti beneficiari
Per il nuovo intervento di concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili 141.700.000 euro. Le agevolazioni, rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive, sono riconosciute ai seguenti soggetti:
- imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero (detti soggetti devono confermare in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti già dichiarati in precedenza);
- imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019 (detti soggetti dovranno essere in possesso di una serie di requisiti indicati nella Circolare).
Modalità e termini di presentazione delle istanze
L’istanza da presentare esclusivamente in via telematica, dovrà essere inoltrata tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it.
Le istanze si potranno presentare a partire dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 sino alle ore 12:00 del 18 luglio 2019. Quelle presentate fuori dai predetti termini o con modalità difformi rispetto a quanto indicato nella Circolare non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
A tal fine, il soggetto istante dovrà inviare una specifica richiesta, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Detta richiesta – da trasmettere mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
zfu@pec.mise.gov.it. -
potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 10 giugno 2019 ed entro le ore 10:00 del 10 luglio 2019.
Modalità di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite - fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa - mediante
riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate.