Al fine di procedere al versamento dei tributi sospesi, devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo indicando come "anno di riferimento", l'anno di imposta originario al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso. Laddove poi il contribuente scelga di pagare ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispetto al numero di rate prescelto (rr).
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n° 5 di ieri, adottata in riferimento ai contribuenti residenti nelle zone del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016, ai fini della ripresa del versamento dei tributi precedentemente sospesi ai sensi dell’art.48 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.
L’istanza di interpello - Il Caf istante ha chiesto chiarimenti in merito alla modalità di pagamento dei tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare, ha chiesto di conoscere: le modalità di restituzione degli importi sospesi con riferimento alla tempistica, all'anno di imposta e ai codici tributi, in particolar modo nell'ipotesi di pagamento rateale; il ruolo del sostituto di imposta e soprattutto se, lo stesso, su richiesta dell'interessato, possa provvedere alla restituzione dei tributi/contributi, sia in un'unica soluzione sia a rate.
La sospensione dei pagamenti - L'articolo 48, comma 1-bis, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede che "I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
I soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Come procedere al pagamento – L’Agenzia delle Entrate ha precisato che al fine di procedere al versamento dei tributi sospesi, devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo indicando come "anno di riferimento", l'anno di imposta originario al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso. Laddove poi il contribuente scelga di pagare ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispetto al numero di rate prescelto (rr). A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di pagamento in un'unica soluzione si dovrà indicare 01/01, mentre nell'ipotesi di versamento rateale (ad esempio n. 6 rate) si dovrà indicare 01/06, 02/06.
Per quanto concerne il ruolo del sostituto di imposta, l'articolo 48, comma 11, del citato Decreto-Legge n. 189 del 2016 riconosce che, su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata dal sostituto di imposta. In tale ipotesi il sostituto dovrà effettuare i versamenti utilizzando gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel modello F24 il mese "corrente" in cui è operata la ritenuta a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di riferimento, l'anno di imposta originario a cui si riferisce il pagamento del tributo sospesi.