9 febbraio 2018

Società cancellata dal Registro imprese e notifica di cartella di pagamento

Autore: Giuseppe Avanzato e Teresa Melodia
La CTP di Agrigento si è, di recente, nuovamente pronunciata sulla notifica della cartella di pagamento effettuata nei confronti di società estinta. La sentenza n. 129/18, depositata in data 29.01.2018, appare di pregio in quanto non solo richiama l’evoluzione giurisprudenziale ma ripercorre l’evoluzione legislativa sul punto, con particolare riguardo all’introduzione dell’art. 28, comma 4, D.lgs 175/2014 e alla corretta applicazione di questa norma da un punto di vista temporale.

La controversia origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento (avente ad oggetto il pagamento di IRAP) intestata ad una società cancellata dal Registro delle Imprese nel 2013 e notificata nel 2016 alla ex socia e legale rappresentante della società.

Quest’ultima ha impugnato, in proprio, il suddetto atto eccependone la nullità per carenza di legittimazione passiva, in quanto intestataria della cartella risultava essere un soggetto non più esistente.

LA CTP di Agrigento ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la cartella per carenza di legittimazione passiva della società.

Nella parte motiva della sentenza la CTP richiama le pronunce della Suprema Corte a SS.UU. n. 4060, 4061 e 4062 del 2010 secondo cui, per effetto della riforma societaria di cui al D. lgs n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese delle società ne comporta l’estinzione, con il conseguente venir meno della loro capacità e soggettività.

Le sentenze in oggetto sono intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale in merito agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese statuendo che, a seguito della riforma societaria e delle modifiche apportate all’art. 2495 c.c., l’effetto estintivo opera in coincidenza con la cancellazione con conseguente perdita di legittimazione processuale attiva e passiva della società che non può più intraprendere una causa né esservi convenuta, cosi come statuito con successive Sentenze SS.UU. n. 6070, 6071 e 6072 del 2013.

Ad arricchire il quadro cosi delineato interviene però una nuova modifica legislativa, introdotta con il D.lgs. n. 175/2014, che all’art. 281, comma 4, prevede che l’estinzione della società dal Registro delle imprese ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

Tralasciando in questa sede le critiche dottrinali a questa disposizione, dovuti all’imprecisione e dall’equivocità nella formulazione della stessa, quel che preme qui analizzare è se il citato art. 28, comma 4, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, si applichi alla fattispecie in causa.

Ed è proprio su tale aspetto che si è concentrata l’analisi della CTP di Agrigento. Questa, una volta rilevata l’intervenuta modifica legislativa, ha correttamente richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 6743 del 2015, nella quale si è statuito che la norma in commento, recante disposizioni di natura sostanziale2, non ha efficacia retroattiva.

Con la conseguenza che il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2945 c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata in vigenza di detto decreto legislativo (dopo il 13 dicembre 2014 o successivamente).

Una volta completato il quadro di riferimento normativo e facendo una corretta applicazione dei principi indicati, la CTP di Agrigento, dato atto che nel caso di specie la società era stata cancellata dal Registro imprese nel 2013, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti della stessa per carenza di legittimazione passiva.

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1La norma citata cosi dispone: “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese.”

2Diametralmente opposta l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/12/2014, nella quale in commento alla disposizione in esame si legge “Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento.”
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