Fino al 6 agosto, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili in consultazione pubblica una bozza di Circolare i primi chiarimenti sulla disciplina in tema di Controlled foreign companies (Cfc) e sullo schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50% di quella italiana), indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a) del Tuir.
Il contenuto della bozza– La circolare da oggi in consultazione fornisce chiarimenti sulla disciplina CFC attualmente in vigore in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs n.142/2018 (Decreto ATAD). La disciplina relativa alle c.d. “Controlled Foreign Companies” (di seguito, CFC) contenuta nell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”) ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate1 che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva.
L’imposizione derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina CFC viene subita dal soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi.
In particolare, il documento si sofferma sui requisiti per la sua applicazione, distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni sulla circostanza esimente, che consente di disapplicare la disciplina Cfc al verificarsi di alcune condizioni, e sugli effetti che derivano dall’applicazione della stessa disciplina nella versione modificata dal Decreto ATAD.
Come inviare le proposte all’Agenzia- La bozza di circolare e lo schema di provvedimento rimarranno in consultazione fino al 6 agosto 2021. Entro questa data è possibile inviare proposte di modifica o di integrazione all’indirizzo mail dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it. Per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a inviare le proprie proposte e osservazioni seguendo lo schema seguente: Tematica / Paragrafi della circolare / Punti del provvedimento interessati / Osservazioni / Contributi.
Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.
Entro tale data, operatori economici, professionisti ed esperti possono inviare il proprio contributo, con proposte di modifica o di integrazione, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.internazionale@agenziaentrate.it.
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