16 febbraio 2018

Società estinta. I soci non possono riassumere il processo

Autore: PAOLA MAURO
Soci e liquidatore della S.r.l. non possono riassumere il processo che si è interrotto in conseguenza della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, salvo che il fisco non abbia avanzato anche nei loro confronti una pretesa. È quanto emerge dalla sentenza n. 2842/01/17 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da una società in liquidazione avente a oggetto l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per IRES, IVA e IRAP 2007.

Nelle more del giudizio d’appello la società si è estinta a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese e la Commissione Regionale di Milano ha disposto l’interruzione del processo. Successivamente la Commissione meneghina ha dichiarato estinto il processo, per la ritenuta mancanza in capo all’ex socio e all’ex liquidatore della legittimazione e comunque dell’interesse a riassumere il giudizio interrotto (v. artt. 81 e 100 c.p.c. e artt. 40 e ss. D.lgs. n. 546/1992).

Il Giudice di appello, infatti, ha dichiarato inammissibile, perché deposita da soggetti non legittimati, l'istanza di riassunzione dell’ex socio e dell’ex liquidatore della società originaria ricorrente.

A riguardo nella sentenza n. 2842/01/17 si legge che “il processo tributario non può proseguire nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e che il processo deve estinguersi, mancando il presupposto di una successione a titolo universale o particolare dei soci”. Peraltro nella fattispecie non sussiste neppure una responsabilità ex art. 2495, secondo comma, c.c., non ricorrendo i presupposti per applicare la norma (che recita: “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”). Infine la C.T.R. meneghina rileva che “non risulta allegato che l'Ufficio abbia avanzato una pretesa tributaria nei confronti dei sigg. (OMISSIS) ex art. 2495, secondo comma, c.c.; che, in definitiva, non risulta essere stato allegato e dimostrata la legittimazione dei sigg. (OMISSIS) a riassumere il processo interrotto a seguito dell'estinzione della S.r.l. ovvero un loro concreto e attuale interesse a riassumere il processo che riguarda un avviso di accertamento con pretesa tributaria avanzata solo nei confronti della Srl poi estinta e non verso gli ex soci o l'ex liquidatore (vedi, sul punto, anche Cass. Trib. sent. n. 7327/2012); che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza di riassunzione e, quindi, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 45 D.Lgs. n. 546/92 con compensazione delle spese del grado”.

Le spese del giudizio sono state compensate.
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