La
legge di stabilità per il 2016 ha stabilito la concessione di contributi, attraverso il finanziamento agevolato, a favore di soggetti danneggiati in seguito ad eventi calamitosi per fronteggiare i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive.
Il beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.
In caso di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato il credito d’imposta è revocato, in tutto o in parte.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
Pertanto, con il
Provvedimento n. 18445 del 27.01.2020 sono definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei predetti elenchi.
L’invio deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare in cui il finanziamento è stato concesso, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.
I dati relativi ai finanziamenti erogati entro il 30 giugno 2020, compresi i dati di eventuali risoluzioni, sono trasmessi entro il 31 luglio 2020.