24 luglio 2018

Sospensione feriale termini processuali dal 1° agosto

Dal 1° al 31 agosto 2018 scatta la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario, con la relativa sospensione dei termini processuali. I termini riprendono a decorrere dal 1° settembre 2018.

Autore: Anna Eleonora Erario
Dal 1° al 31 agosto 2018 il processo civile, amministrativo e tributario va “in ferie”. I termini processuali sono, infatti, sospesi per legge durante il mese di agosto per riprendere poi a decorrere a partire dal 1° settembre 2018.

A disporre la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative durante il periodo delle ferie estive, era stato l’art. 1 della Legge n. 742/1969. Inizialmente, la norma prevedeva una sospensione di 46 giorni (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa della decorrenza dei termini dal 16 settembre), mentre già dal 2015, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (c.d. "Decreto Giustizia"), il periodo di sospensione feriale è stato ridotto a 31 giorni, precisamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali vengono sospese, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.

La pausa estiva comporta un allungamento delle scadenze su tutto il calendario processuale: proposizione di un ricorso, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie, definizione in via breve, accertamento con adesione, reclamo e mediazione, adempimento richiesti per alcuni istituti deflativi del contenzioso e così via.

La norma fa riferimento solo ai termini processuali, per cui i termini processuali sospesi sono quelli relativi a:
  • le controversie di natura civilistica (es: controversie in materia di locazione di immobili urbani);
  • le controversie di natura amministrativa e tributaria;
  • i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
  • l’accertamento con adesione del contribuente;
  • la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

Non sono sospesi, invece, i termini relativi a:
  • le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;
  • le liti in materia di lavoro;
  • le procedure cautelari (“sospensive”);
  • i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma;
  • il procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato;
  • le cause ed i procedimenti civili indicati nell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari);
  • in materia fallimentare:
    • i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa;
    • il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente;
    • i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo;
  • in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art. 820 del codice di procedura civile;
  • in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini;
  • in materia tributaria:
    • la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
    • il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, IMU);
    • la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: Modello REDDITI, dichiarazione IRAP, dichiarazione IMU, dichiarazione di successione).

Come detto, la sospensione è di 31 giorni dal 1° al 31 agosto 2018, con ripresa della decorrenza dei termini a partire dal 1° settembre 2018.

Ai fini del corretto computo dei giorni, si deve considerare che, secondo quanto previsto espressamente dalla norma:
  • se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2018 si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto 2018, con ripresa della decorrenza dei termini (e, quindi, del computo dei giorni utili) dal 1° settembre 2018;
  • se, invece, l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, cioè all’interno del periodo 1° agosto – 31 agosto 2018, i termini iniziano a decorrere direttamente dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre 2018.

Nel calcolo dei giorni, si deve, inoltre, considerare quanto chiarito dalla Circolare n. 56/E/2007 in merito alla natura del termine, e cioè che:
  • si definisce “termine comune”(o “a decorrenza successiva”) quello per il quale non si computa il giorno iniziale mentre si computa quello finale. Inoltre, nel caso in cui il termine finale cada di sabato o di giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Sono “termini comuni”, ad esempio, quelli previsti per la proposizione ed il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’appello o per la presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione;
  • • si definisce “termine libero” (o “a ritroso”) quello per il quale non si computa né il giorno iniziale né il giorno finale. Per questa fattispecie, nel caso in cui il termine finale cada di sabato o di giorno festivo, la scadenza del termine è anticipata al primo giorno antecedente non festivo. Sono “termini liberi”, ad esempio, quelli previsti per il deposito di documenti (entro 20 giorni “liberi” prima della trattazione) o di memorie (entro 10 giorni “liberi” prima della trattazione).
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