29 marzo 2019

Spese di consulenza per quotazione PMI: domanda in scadenza

Autore: Pasquale Pirone
Ancora pochi giorni per la presentazione della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta previsto per i costi di consulenza per l’ammissione alla quotazione delle PMI. Ma andiamo con ordine. Si tratta del beneficio introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (commi da 89 a 92 Legge n. 205/2017) ed il quale si concretizza in un credito d’imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello Spazio economico europeo. È riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50% dei costi di consulenza sostenuti. Si affidava ad un decreto del MISE, di concerto con il MEF, il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione della disposizione in esame. Documento che è arrivato in data 23 aprile 2018 (con pubblicazione in GU n. 139 del 18 giugno 2018).

Ambito soggettivo ed oggettivo
Possono beneficiare dell’agevolazione, le PMI (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), che sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso. Deve trattarsi di imprese che operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli e che sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, come detto, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La domanda di ammissione alla quotazione deve essere stata presentata successivamente al 1° gennaio 2018 e l’ammissione alla quotazione deve essere ottenuta con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020. Inoltre, deve trattarsi di PMI che non rientrano tra le imprese che:
  • hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

Nel rispetto delle menzionate condizioni, danno diritto al credito i costi (il cui effettivo sostenimento e l’ammissibilità degli stessi al beneficio risulti da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) relativi ad:
  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Ammessi anche i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività prestate, da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche), come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa.

La domanda
Il riconoscimento del credito non è automatico, ma occorre presentare apposita istanza. Domanda che va presentata in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Dunque, scade tra pochi giorni la domanda per le PMI che hanno ottenuto la quotazione nel 2018 (il modulo di domanda è quello allegato al decreto 23 aprile 2018 e disponibile sul sito istituzionale del MISE). La domanda di accesso contiene:
  • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione dell’effettivo sostenimento dei costi e della loro ammissibilità al beneficio;
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Una volta presentata l’istanza, occorrerà attendere la risposta di ammissione o di diniego al credito da parte del MISE, che arriverà entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Utilizzo
È utile, infine, ricordare che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Modello F24, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società (si attende il codice tributo). Non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro (di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge n. 244/2007), ed il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro (di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000). Andrà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione di ammissione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Inoltre, non concorrerà alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES ed IRAP e non rileverà ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
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