16 aprile 2018

Spese riaddebitate forfettariamente al cliente: deducibilità limitata

Autore: Pasquale Pirone
La Legge n. 81/2017 è intervenuta modificando il comma 5 dell’art. 54 TUIR, cambiando la percentuale di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente in capo al committente e lasciando invece inalterata quella relativa alle stesse spese riaddebitate “forfettariamente”.

Premesso che in entrambi i casi la fattura di spesa è intestata al professionista e che entrambe le tipologie di spese (riaddebitate analiticamente o forfettariamente) concorro alla formazione dell’imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto, alla formazione dell’imponibile IVA ed alla base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale, la formulazione previgente alla modifica normativa consentiva (in entrambi i casi) al professionista di dedurre la spese dal proprio reddito di lavoro autonomo, nella misura del 75% e non oltre il 2% dei compensi percepiti durante l’anno. Dunque, sia per le spese riaddebitate “analiticamente” sia per quelle riaddebitate “forfettariamente” era prevista una percentuale ed un limite massimo di deducibilità.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2017, trova, invece, applicazione la nuova formulazione del comma 5 art. 54 TUIR, in base alla quale “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente…”

Spese riaddebitate analiticamente – La novità ha riguardato, dunque, solo le spese “relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. In particolare, se sostenute fino al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi PF/2017) esse restano deducibili dal professionista nella misura del 75% della spesa sostenuta e non oltre il 2% dei compensi percepiti durante l’anno. A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2017, invece, è scomparso il predetto limite di deducibilità, con la conseguenza che sono divenute integralmente deducibili.

Spese riaddebitate forfettariamente – Nessuna novità, invece, per le stesse spese che il professionista riaddebita “forfettariamente” al committente. Queste restano deducibili “nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.

Esempio - Si considera un avvocato che nel 2017 ha sostenuto (per l’esecuzione di un incarico conferitogli da un suo cliente) spese per albergo (analiticamente documentate) ed addebitate al cliente per euro 2.000 e spese per ristorante riaddebitate forfettariamente per euro 1.200. L’avvocato ha conseguito nel 2017 compensi da lavoro autonomo per complessivi 35.000 euro.

In tale ipotesi ne consegue che il limite di deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande riaddebitate forfettariamente è pari al 2% di 35.000 euro (ossia 700 euro). In una situazione del genere, il professionista in questione potrà dedurre nel Modello Redditi PF/2018, integralmente le spese riaddebitate analiticamente (ossia i 2.000 euro) e potrà dedurre il 75% di 1.200 euro. Tuttavia, con riferimento a queste ultime, poiché il 75% di 1.200 (ovvero 900 euro) è superiore al limite massimo calcolato (ossia 700 euro) la deduzione potrà avvenire solo ed esclusivamente per tale ultimo importo (700 euro).

L’indicazione nel Modello Redditi PF/2018 - Al fine di recepire le novità in commento, nel rigo RE15 del Modello Redditi PF/2018 sono state, quindi, inserite due nuove colonne per distinguere le spese riaddebitate forfettariamente da quelle riaddebitate analiticamente. In particolare, in colonna 1 del predetto rigo andrà indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 (spese di rappresentanza) e RE17 (spese di formazione) mentre in colonna 2 andrà riportato il 100% delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Ritornando all’esempio, dunque, in colonna 1 andrà riportato l’importo di 700 euro ed in colonna 2 l’importo di 2.000 euro (in colonna 3 dello stesso rigo RE15 si indicherà il totale deducibile ossia 2.700 euro).
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