3 maggio 2018

Spese sanitarie. Il rimborso annulla il beneficio fiscale

Fanno eccezione quelli collegati a premi indetraibili o indeducibili

Autore: Andrea Amantea
Per poter esercitare il diritto alla detrazione/deduzione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente al netto di eventuali rimborsi. Tale assunto si rileva dalla circolare n° 7/E 2018 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza specifiche indicazioni operative da seguire ai fini dell’inserimento in dichiarazione 2018, periodo di imposta 2017, di spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta, nonché per la corretta apposizione del visto di conformità da parte del professionista che presta assistenza fiscale.

È tuttavia indispensabile individuare a priori quando le spese sanitarie sostenute dal contribuente possono essere indicate in dichiarazione per il loro totale anche quando per le stesse abbiano ricevuto uno specifico rimborso.

Si ricorda a tal proposito che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché gli altri fondi comunque denominati, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (termine prorogato al 9 marzo per il 2018), per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati.

I rimborsi delle spese sanitarie - Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. Le disposizioni appena richiamate sono rinvenibili all’art.15 del T.U.I.R lettera c; per effetto di quanto appena detto il contribuente può portare in detrazioni le spese sanitarie anche se rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente; tale possibilità è ammessa laddove i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione o deduzione d’imposta.

La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2018. Come già anticipato in premessa anche in questo specifico caso la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo.

I rimborsi che incidono sulla detrazione – Individuati i rimborsi delle spese sanitarie che permettono al contribuente comunque di assumere il beneficio fiscale, detrazione o deduzione, per il totale della spesa sostenuta però vi sono casi in cui la spettanza del rimborso in corso d’anno va ad annullare o limitare il benefico fiscale risultante da indicare nella dichiarazione dei redditi; in particolare, come specificato anche nelle istruzioni che accompagnano i modello dichiarativi 730 e Redditi 2018, non possono essere indicate in dichiarazione le spese sanitarie sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi (vedi assicurazione RCA);
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente in quanto considerati deducibili (vedi art. 51 comma 2 lett. a). La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica.

Attenzione però, in merito all’ultimo punto è da segnalare che qualora i contributi versati risultino superiori a euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di spesa sanitaria rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 01.06.1999 n. 122, e la Circolare 12.06.2002 n. 50). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2018; ad esempio, supponiamo: un importo dei contributi versati per assistenza sanitaria pari a € 5.000,00; spese mediche sostenute € 10.000,00 e spese rimborsate per € 8.000,00.

L’eccedenza dei contributi versati rispetto al limite massimo (5.000,00 – 3.615,20) è uguale a € 1.384,80 1.384,80/5.000,00 (importo complessivo contributi versati) =27,70 % x 8.000 = € 2.216,00, ossia quota detraibile spese rimborsate.

Le spese ammesse in detrazione saranno dunque pari a:
  • importo non rimborsato dalla cassa sanitaria € 2.000,00 (10.000,00 – 8.000,00) +
  • quota detraibile spese rimborsate € 2.216,00
  • totale spese ammesse in detrazione € 4.216,00.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.7/E citata in premessa, lo stesso meccanismo trova applicazione anche per i contributi deducibili versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione 11.07.2008 n. 293; Risoluzione 02.08.2016 n. 65) (cfr. paragrafo Altri oneri deducibili - rigo E 26, codice 13).

Le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze” non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (Risoluzione 8.03.2007 n. 35).

Rimborsi anni precedenti e dichiarazione precompilata - Particolare attenzione merita il trattamento dei rimborsi percepiti in un anno diverso rispetto a quello di sostenimento della spesa sanitaria soprattutto in un’ottica di dichiarazione precompilata che può essere modificata a partire prossimo 2 maggio; l'Agenzia non conosce se le spese sanitarie siano state effettivamente detratte per il totale dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, i rimborsi sono dunque esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata (Rigo D7 modello 730 o RM 8 modello Redditi) scontando una tassazione almeno del 23%. Tuttavia, se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, può modificare la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
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