C’è tempo fino al 28 febbraio per manifestare l’opposizione all’inserimento delle spese sanitarie nella propria dichiarazione precompilata; ai fini dell’opposizione è necessario accedere all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline.
L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età; in caso di età inferiore o di soggetto incapace d’agire, l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
L’esercizio della suddetta opposizione è legato all’adempimento previsto in capo a determinati operatori sanitari, quali aziende ospedaliere, farmacie pubbliche e private, medici, ecc., in forza del quale gli stessi soggetti sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati di spesa relativi alla prestazioni sanitarie effettuate nell’anno precedente nei confronti dei contribuenti privati; adempimento legato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’opposizione tramite S.T.S.
Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, i contribuenti possono consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Se l’assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata.
Le ulteriori modalità di opposizione
È opportuno ricordare che oltre a quanto detto finora, l’opposizione può essere manifestata direttamente all’atto della prestazione sanitaria:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Ulteriore possibilità è rappresentata dalla comunicazione diretta all’Agenzia delle entrate: dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità di cui sopra, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa comunicando all’amministrazione finanziaria, con apposito modello, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza; i suddetti termini (1° ottobre - 31 gennaio 2019), in riferimento all’anno d’imposta 2018 sono oramai spirati.
In via residuale, ad oggi, in riferimento alle spese 2018, l’opposizione può essere dunque comunicata solo tramite il Sistema Tessera Sanitaria.
Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, nel rispetto dei requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla normativa fiscale.