Sono state fornite dall’Amministrazione finanziaria, nella
Risposta n. 243, alcune informazioni utili inerenti il regime di split payment e il recupero dell’imposta versata in misura eccedente relativamente alla fattispecie elencata di seguito.
Il caso
L’istante fa presente di aver ricevuto risposta ad un precedente interpello riguardante l’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare in sede di fatturazione del servizio di ristorazione erogato presso la propria sede.
Alla luce dell’esito del suddetto interpello, l’istante ha ottenuto dal fornitore del servizio di ristorazione il riconoscimento dell’aliquota corretta e la conseguente emissione delle relative note di variazione per il periodo 1 dicembre 2016-4 agosto 2017.
Pertanto il soggetto interessato, con questo interpello chiede l’autorizzazione a portare in detrazione il credito IVA scaturente dalle suddette note di variazione e, altresì, la maggiore imposta versata in relazione alle fatture relative al periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria premette che è stata riconosciuta la sussistenza, in relazione al suddetto servizio di ristorazione, dei requisiti per applicare l’IVA con l’aliquota ridotta del 4% ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633.
A seguito di tale risposta, il soggetto interessato ha ottenuto l’emissione dal proprio fornitore di note di variazione per l’IVA originariamente applicata nella misura del 10% in relazione al servizio fornito dal 1° dicembre 2016 al 4 agosto 2017, mentre per il periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016, il soggetto non è in possesso di alcuna nota di variazione del fornitore.
Il soggetto interessato ha presentato una nuova istanza che, sebbene contenga una generica richiesta ad “essere autorizzati a portare in detrazione il suddetto credito” IVA, è in realtà volta a conoscere le modalità attraverso le quali poter recuperare l’imposta versata in misura eccedente.
Con riferimento all’IVA erroneamente addebitata dal fornitore al soggetto che presenta l’istanza è opportuno fare alcune considerazioni:
- è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.
Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:
- nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell'originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro "IVA vendite" di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro "IVA acquisti" di cui all'art. 25 del medesimo Decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;
- nel caso in cui l'acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d'imposta versata in eccesso, rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Per quanto concerne, invece, il versamento dell’IVA l’Amministrazione Finanziaria ritiene che il versamento del maggiore importo effettuato, costituisca un indebito oggettivo ex articolo 2033 e ss. del codice civile, che (ove riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria) può dar luogo alla ripetizione delle somme indebitamente versate, oppure, in alternativa, al loro utilizzo in compensazione secondo quanto previsto dagli artt. 1241 e ss. del codice civile.
Pertanto si ritiene che l’istante possa recuperare gli importi versati in eccesso all'Erario, scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment.
A tale fine, sarà cura del soggetto interessato evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e dei relativi importi, anche attraverso un apposito prospetto di riconciliazione dal quale emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione alle quali è stato effettuato, in regime di split payment, il versamento dell’indebito IVA e quelle sulle quali è stata applicata la minore aliquota IVA, ai fini della determinazione del credito utilizzabile in compensazione.
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