24 febbraio 2018

Split payment: esercizio del diritto alla detrazione per la P.A.

Autore: GIUSEPPE AVANZATO
Il D.L. n. 50 del 24.04.2017 (manovra correttiva 2017) ha previsto interessanti modifiche in tema di Split Payment, ovvero di regime di scissione dei pagamenti, in particolare con riferimento al limite temporale in cui opera la detrazione dell’Iva sulle fatture di acquisto.

Si ricorda che in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi a favore di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, l’Ente dovrà annotare la fattura ricevuta dal proprio fornitore sia nel registro delle fatture di acquisto (come Iva a credito e quindi detraibile nei limiti della specificità e della inerenza dell’acquisto) sia nel registro delle fatture di vendita (come Iva a debito in quanto soggetto obbligato ad assolvere l’onere del versamento dell’imposta a favore dell’Erario). Per tali Enti, tuttavia, l’Iva diventa esigibile, nel momento del pagamento della stessa fattura al fornitore.

Tale circostanza potrebbe portare inevitabilmente ad un disallineamento del termine entro il quale l’ente medesimo esercita il diritto alla detrazione Iva rispetto a quello in cui sorge per lo stesso l’obbligo di versare l’imposta all’Erario.

Al fine di allineare le due fasi in parola (diritto alla detrazione/esigibilità), la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17.01.2018 al punto 2.1. “Esercizio del diritto alla detrazione per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)”, in linea con quanto previsto all’articolo 3 comma 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni e le società di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione o della registrazione della fattura indipendentemente dal fatto che la fattura per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi sia stata pagata. L’opzione in commento, dunque, produce di fatto l’allineamento del momento in cui l’Iva potrà essere detratta rispetto a quello in cui diviene esigibile.

Tale opzione potrà essere esercitata con riferimento a ciascuna fattura e in tal caso varrà il cosiddetto comportamento concludente del contribuente.

Nel caso in cui però il pagamento della fattura sia intervenuto antecedentemente alla registrazione della stessa l’esigibilità dovrà fare riferimento esclusivamente alla data di pagamento ed il termine di registrazione della fattura di acquisto scadrà entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata e conseguentemente l’Iva sia divenuta esigibile.

Quindi alla luce delle novità normative intervenute l’unico effetto prodotto sarà indubbiamente solo quello di consentire l’anticipazione dell’esigibilità dell’imposta.

Per quanto concerne, invece, il rigo VF21 della dichiarazione Iva 2018 si precisa che quest’ultimo accoglie gli “aggiustamenti” a livello di imponibile nei casi di IVA esigibile in anni successivi ma relativa a fatture registrate nel 2017. Tra questi rientrano “gli acquisti effettuati dai soggetti di cui all’art. 17-ter” in virtù dell’estensione del meccanismo della scissione dei operato a partire dal 1 luglio 2017.

Nel rigo citato dovranno dunque essere indicati gli acquisti effettuati da soggetti che applicano lo split registrati nel 2017 per i quali l’esigibilità si è verificata o si verificherà nel 2018, vale a dire al momento del pagamento del corrispettivo.
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