Il 29 maggio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 124 il
Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 recante le disposizioni di attuazione del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2019 per interventi di manutenzione, restauro o per la realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici anche se destinati ai soggetti concessionari o affidatari.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali
Affinché sia riconosciuto il credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- carte di debito, carte di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Misura del credito
Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi.
Fruizione del credito d’imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attività commerciali
Il credito d’imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali, pari al 20 per cento del reddito imponibile, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 e può essere utilizzato esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione. I predetti soggetti non possono cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni a fronte delle stesse erogazioni.
Ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, l’importo del credito è suddiviso in due tranche di sei milioni e seicentomila euro e ed è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019.
I suddetti soggetti che intendono usufruire del credito d’imposta ne fanno richiesta all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio.
Successivamente, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste fino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Nel caso in cui la disponibilità della finestra di riferimento sia maggiore rispetto ai contributi riconosciuti, l’Ufficio per lo sport pubblica, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi. Le eventuali somme rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.
Fruizione del credito d’imposta da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24.
Ai fini del controllo, l’Ufficio per lo sport, prima che sia pubblicato l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all’Agenzia delle entrate indicando i codici fiscali di tali soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi successive fin quando il suo utilizzo non è esaurito.
Cause di revoca e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Qualora l’Agenzia delle Entrate, durante l’ordinaria attività di controllo, accerti l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione telematica all’Ufficio per lo sport che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.