18 marzo 2019

Stabile organizzazione: esercizio del diritto di rivalsa

Con il principio di diritto n. 10, pubblicato in data 18.03.2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato termini e modalità dell’esercizio del diritto di rivalsa di cui al settimo comma dell’articolo 60 del DPR n. 633/72, ai sensi del quale “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Più in particolare, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta per chiarire l’applicazione della disciplina sopra richiamata nell’ipotesi di fattura emessa nei confronti del cessionario non residente.
A tal riguardo ha espresso il seguente principio di diritto:
  • Nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della posizione IVA del cessionario non residente, laddove quest’ultimo abbia successivamente costituito in Italia una stabile organizzazione, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa ex articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stabile organizzazione che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione nei termini biennali indicati nel citato articolo 60.
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