22 novembre 2018

Tardiva per l'intermediario: ravvedimento senza cumulo giuridico

Autore: Pasquale Pirone
Il 31 ottobre scorso era il termine ultimo entro cui inviare al fisco i modelli dichiarativi aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2017. Stiamo parlano del Modello Redditi PF/2018; Modello Redditi SP/2018; Modello Redditi SC/2018; Modello ENC/2018; Modello IRAP/2018 e Modello 770/2018 (il Modello IVA/2018 andava, invece, trasmesso entro il 30/04/2018).

Come ben noto a tutti, i citati modelli vanno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate, e ciò può essere fatto direttamente dal contribuente (se abilitato Fisconline/Entratel) oppure, come più spesso avviene (vista a volte la complessità dell’adempimento), tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente de lavoro, ecc.) ed è proprio su questa seconda ipotesi che ci si vuole soffermare in tale sede (in particolar modo sull’aspetto sanzionatorio previsto per l’intermediario, nel momento in cui, assunto l’impegno alla presentazione del modello, dovesse ometterne l’invio).

L’impegno – Gli obblighi che sussistono per l’intermediario, nel caso in cui il contribuente decida di rivolgersi ad esso per la sola trasmissione o anche per la predisposizione del modello dichiarativo, sono stabiliti dall’art. 3 D.P.R. n. 322/1998, tra cui è previsto quello di rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. A tal proposito si ritiene, infatti, precisare che l’intermediario è obbligato a trasmettere sia le dichiarazioni da lui predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali l’intermediario ha assunto il solo impegno alla presentazione. Si tenga, inoltre, presente che detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera, e che la data dell’impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione, per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale dell’Amministrazione finanziaria.

L’aspetto sanzionatorio – Sulla base di quanto detto fin qui, dunque, l’intermediario che, ad esempio, ha assunto in data 20 luglio 2018, l’impegno alla trasmissione del Modello Redditi SC/2018 doveva provvedere all’invio del modello entro il 31/10/2018. Ma cosa succede nel caso in cui l’intermediario abbia omesso l’invio? Oppure, cosa accade se l’impegno è assunto in data successiva al 31/10?
Nella prima delle due ipotesi, il contribuente ha provveduto nei termini ad affidare l’incarico all’intermediario, il quale però ha “omesso” l’invio. Ci si trova, dunque, di fronte ad un’inadempienza da parte dell’intermediario stesso ed allora scatteranno nei suo confronti le sanzioni di cui all’art. 7-bis D.lgs. 241/1997 (da euro 516 ed euro 5.164).

Nel secondo caso, invece, è il contribuente che si rivolge all’intermediario dopo la scadenza del termine ordinario di presentazione. In questa ipotesi valgono le seguenti regole: non c’è sanzione per l’intermediario se questi trasmette il modello dichiarativo entro 30 giorni dalla data di assunzione dell’impegno (in tal caso è sanzionabile solo il contribuente); l’intermediario è, invece, sanzionabile se trasmette il modello oltre 30 i giorni dalla data di assunzione dell’impegno (in tal caso, sono sanzionabili sia l’intermediario sia il contribuente).

L’invio tardivo – Tuttavia, in caso di omesso invio entro i termini previsti, il legislatore concede un’altra chance, prima che l’invio sia considerato omesso. Infatti, ai sensi dell’art. 2 comma 7 D.P.R. n. 322/1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Si parla in questo caso di modello c.d. “tardivo”. Sono, invece, considerate “omesse” le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni, le quali costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
Tale disposizione normativa si rende applicabile sia al dichiarante sia all’eventuale intermediario cui questi si è rivolto, e l’invio “tardivo” comporterà il versamento della sanzione prevista ma con applicazione della riduzione ad 1/10 a titolo di ravvedimento. A tal proposito, si ricorda che per il contribuente, l’invio “tardivo” fa scattare la sanzione di cui al comma 1 art. 8 D.Lgs. 471/1997 (250 euro). Dunque, per quest’ultimo la “tardività” va sanata con il versamento della sanzione di 25 euro (1/10 di 250 euro – Circolare n. 42/E/2016)) da versarsi con F24 (codice tributo “8911” ed anno di riferimento “2018”).

Si consideri, ad esempio, il caso in cui l’intermediario abbia assunto, in data 21 settembre 2018, l’impegno a trasmettere il Modello Redditi PF/2018 di un contribuente. Tuttavia, l’intermediario omette l’invio entro il 31/10/2018. Questi può rimediare, inviando il modello entro il 29/01/2019, versando la sanzione di euro 51,00 (ossia 1/10 di 516 euro). Il versamento è fatto con F24 (codice tributo “8924” e anno di riferimento “2018”). Oppure si consideri il caso in cui l’impegno è stato assunto in data 9 novembre 2018 e l’intermediario provvede all’invio in data 21 dicembre 2018. In tal caso, l’intermediario è sanzionabile (poiché invia il modello oltre i 30 giorni dalla data di assunzione dell’impegno) e lo è anche il contribuente (egli si è rivolto all’intermediario oltre il 31/10). Ad ogni modo, avvenendo l’invio entro i 90 giorni, il modello è considerato tardivo e quindi, l’intermediario verserà la sua sanzione di 51 euro e il contribuente quella di 25 euro.

Al riguardo, è fondamentale fare una precisazione: in sede di ravvedimento non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997, il quale, invece, potrà essere applicato solo dall’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento dell’irregolarità (Circolare n. 180/E/1998).
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