Ai fini del rispetto del divieto di cumulo tra la Tariffa incentivante di cui al c.d.
IV conto energia e la
Tremonti ambientale, è possibile presentare una dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 entro i termini di accertamento. Nell’ipotesi in cui il “contribuente” non abbia usufruito dell’agevolazione
Tremonti ambientale in via ordinaria, cioè in sede di dichiarazione dei redditi mediante variazione in diminuzione dell’imponibile ma abbia presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una espressa rinuncia all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
Sono queste le indicazioni fornite ieri dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 114 adottata in seguito a specifico interpello avente ad oggetto
Tariffa incentivante di cui al c.d. IV conto energia e “Tremonti ambientale” – Cumulo.
L’istanza di interpello – Una società proprietaria di un impianto fotovoltaico per il quale ha beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al c.d.
IV conto energia nonché dell’agevolazione di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d.
“Tremonti ambientale”).
Fa, altresì, presente che il Gestore dei servizi energetici (di seguito anche GSE), con nota del 22 novembre 2017, nell’affermare il divieto di cumulo tra la suddetta tariffa incentivante e l’agevolazione “Tremonti ambientale”, ha precisato che, per continuare a godere della prima, sia necessario “rinunciare al beneficio fiscale goduto”, manifestando “la volontà all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa”, entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della nota stessa. Possibilità di rinuncia ora prorogata al 31-12-2019.
A tal fine ha chiesto di sapere, tramite il parere dell’Amministrazione finanziaria, la sua posizione circa la cumulabilità tra i due incentivi sopra individuati nonché le modalità con le quali possa essere effettuata la rinuncia al beneficio fiscale goduto, soprattutto in relazione alle annualità già prescritte.
Il parere dell’Agenzia delle entrate - In merito alla cumulabilità del suddetto beneficio Tremonti ambientale, con altre misure agevolative e, in particolare, con gli incentivi relativi al IV conto energia (primo quesito), si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 ossia che l’Agenzia delle entrate non è competente a pronunciarsi su tale aspetto in quanto:
- l’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (Tremonti ambientale) non reca alcuna specifica previsione al riguardo. Pertanto, l’agevolazione fiscale può essere fruita, in linea generale, “anche in presenza di altre misure di favore”, sempreché le norme che dettano la disciplina di queste ultime non dispongano diversamente,
-
la disciplina degli incentivi relativi al conto energia rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo economico.
Inoltre, l’incompatibilità tra il beneficio di cui al IV conto energia e la Tremonti ambientale è stata affermata dal Gestore dei servizi energetici, quale titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca degli incentivi nel settore elettrico e termico, fra l’altro con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 22 novembre 2017 (
https://www.gse.it/servizi-per-te/conto-energia-chiarimenti-in-merito-allapossibilita-di-cumulo-tra-conto-energia-e-cd-tremonti-ambiente).
Considerando l’incompatibilità tra le due misure, in merito alle modalità di rinuncia/restituzione dei benefici di cui alla
Tremonti ambientale, come già anticipato in premessa, essendo quest’ultima fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi, la società istante può presentare apposita dichiarazione integrativa a sfavore entro i termini di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/73). Nell’ipotesi in cui la società istante non abbia usufruito dell’agevolazione in via ordinaria, cioè in sede di dichiarazione dei redditi, ma abbia presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
Spirati i termini di accertamento, ovvero quando i rimborsi siano già stati erogati,
la posizione fiscale della società istante, con riferimento all’agevolazione Tremonti ambientale, deve ritenersi definitiva.