8 marzo 2018

Tax credit alberghi. Le nuove disposizioni attuative

Recepite le precedenti modifiche normative

Autore: Andrea Amantea
Con il Decreto MI.B.A.C.T. datato 20 dicembre 2017 è stato aggiornato il decreto attuativo del Tax credit alberghi così come novellato dalla Legge 232/2016, Legge di stabilità 2017.

Il Decreto ha rivisto le disposizioni attuative del credito di imposta citato, definite con il D.M. 7 maggio 2015 e in particolare è intervenuto fornendo precise indicazioni operative in riferimento:
  • alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
  • alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
  • alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
  • alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Il Tax credit alberghi - Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% relative a investimenti connessi in via generale a interventi di: ristrutturazione edilizia, ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero di incremento dell'efficienza energetica.

La misura è riconosciuta anche per ulteriori tipologie di spese quali l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto di intervento a condizione che beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il beneficio fiscale è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. “de minimis”. Per questi ultimi, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di finanziamento previsto da tale regolamento è pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

La Legge di bilancio 2017 e il nuovo decreto attuativo - La Legge n°232/2016 è intervenuta in maniera rilevante sul credito di imposta qui trattato prevedendo:
  • il rifinanziamento delle risorse destinate a tale misura agevolativa;
  • l’operatività del beneficio fiscale anche per il 2017 e il 2018;
  • l'aumento del credito di imposta dal 30 al 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro, condizione che gli interventi di ristrutturazione edilizia abbiano anche finalità di riqualificazione antisismica o di incremento dell’efficienza energetica;
  • la ripartizione del benefico fiscale in 2 quote annuali anziché tre;
  • l’ammissione tra i soggetti beneficiari delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

Si ricorda che da ultimo la Legge n°205/2017 ha esteso il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Ritornando al decreto in commento, lo stesso, oltre alla modifiche della Legge 232/2016, recepisce altresì le novità apportate al tax credit alberghi da parte della Manovra correttiva D.L. 50/2017 e ss.mm.ii, con la quale svincolando l’acquisto di mobili e componenti d’arredo al limite del 10% delle risorse totali stanziate il legislatore è intervenuto anche sui possibili termini di dismissione dei suddetti beni acquisiti tramite il tax credit alberghi, prevedendo che gli stessi sono agevolabili a condizione che il bene beneficiario non li ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

Come richiedere il credito di imposta - Venendo alla procedura di richiesta del credito di imposta in commento, il decreto citato in premessa, all’art. 1 precisa che dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono inviare al MI.B.A.C.T. (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) apposita domanda.

Nella stessa domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:
  • a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili;
  • b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 4 del decreto pubblicato ieri;
  • c) il credito d'imposta spettante;
  • d) gli estremi dei titoli abitativi acquisiti, in ragione della tipologia dei singoli interventi svolti.

A pena di ammissibilità della domanda, alla stessa deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica, quale: la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati; l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese; gli estremi dei titoli abitativi acquisiti in ragione della tipologia dei singoli interventi svolti nonché la dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis” eventualmente fruiti.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, il MI.B.A.C.T, previa verifica dei requisiti previsti, comunica la spettanza del credito nonché l’importo effettivamente spettante, ovvero il diniego.

Le risorse previste per il credito di imposta saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Per le spese sostenute nel 2017, la procedura di richiesta è terminata con il click day del 27 febbraio scorso.

Si precisa che l’utilizzo del Tax credit alberghi, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è concesso, avviene soltanto in compensazione tramite F24 (Entratel o fisconline), codice tributo 6850.
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