31 ottobre 2018

Tax credit Cinema: riorganizzati i codici tributo

Autore: Mattia Gigliotti
In riferimento al credito d’imposta riconosciuto alle imprese del settore cinematografico e dell’audiovisivo (legge 14 novembre 2016, n. 220 - “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”) e ai relativi decreti attuativi appositamente emanati per il loro utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n.81 pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, fa sapere che vengono istituiti i seguenti codici tributo:
  • “6883” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE – Art. 15 legge n. 220/2016”;
  • “6884” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB – Art. 15 - legge n. 220/2016”;
  • “6885” denominato “TAX CREDIT DISTRIBUZIONE – Art. 16 - legge n. 220/2016”;
  • “6886” denominato “TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – Art. 17, comma 1 - legge n. 220/2016”;
  • “6887” denominato “TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA – Art. 18 - legge n. 220/2016”;
  • “6888” denominato “TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI – Art. 19 - legge n. 220/2016”;
  • “6889” denominato “TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI – Art. 20 legge n. 220/2016”.

A riguardo si precisa che, i richiamati decreti attuativi prevedono che i crediti d’imposta in parola siano utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Inoltre, l'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. I suddetti codici tributo sono operativi a decorrere dal 7 novembre 2018.

A seguito del riordino della disciplina dei crediti d’imposta del settore cinematografico e dell’audiovisivo, disposto dalla citata legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, si rende noto che le agevolazioni maturate e non ancora interamente fruite di cui all’articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, potranno essere utilizzate in compensazione tramite modello F24, per l’importo residuo, indicando i codici tributo istituiti con la presente risoluzione, secondo la tabella che si riporta in calce al presente articolo.

A tal proposito l’Agenzia precisa che, in sede di compilazione del modello F24, per l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti residui tramite i nuovi codici tributo, nel campo “anno di riferimento” dovrà sempre essere indicato il valore riportato nell’ultima colonna della richiamata tabella, presente anche nell’apposita sezione del cassetto fiscale consultabile tramite il sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dove sono esposti i crediti d’imposta riconosciuti e fruiti, nonché i crediti residui.

Pertanto, a decorrere dal 7 novembre 2018 sono soppressi i codici tributo “6823”, “6824”, “6826”, “6827”, “6828”, “6851”, “6852”, “6853” e “6854”, istituiti con le Risoluzioni n. 258/E del 14 ottobre 2009, n. 85/E del 18 agosto 2010 e n. 77/E del 31 agosto 2015.
.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy