24 maggio 2018

Tax free shopping: le Dogane dettano le modalità operative

Autore: Pasquale Pirone
Con la determinazione direttoriale Prot. n. 54088/RU del 22 maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità (tecniche ed operative) per l’entrata in vigore, dal 1° settembre 2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento al tax free shopping.

Infatti, ai sensi dell’art. 4-bis D.L. n. 193/2016, a decorrere dalla predetta data, l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del DPR n. 633/1972 dovrà avvenire in formato elettronico. In particolare, si tratta delle cessioni, effettuate nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea, di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro e destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima. Ai sensi del citato art. 38-quarter, le predette cessioni possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA da parte dell’acquirente o con il diritto a richiederne il rimborso. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sono state definite anche le disposizioni necessarie al rilascio del visto digitale e quelle necessarie allo scambio di informazioni con il Sistema di Interscambio per la trasmissione dei dati delle fatture. Al riguardo, al comma 2 art. 2 della determina, è stabilito che In caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la prova dell’uscita delle merci, non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0.

Al comma 3 dello stesso articolo è poi previsto che, in caso di uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

OTELLO 2.0 – L’intero processo di digitalizzazione avviene attraverso OTELLO 2.0 (Online Tax Refund at Exit), cui bisogna accreditarsi attraverso i sistemi nazionali di identità digitale (SPID e CNS).

Con il progetto OTELLO, realizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nell’ambito delle iniziative a supporto di EXPO 2015, è stato dato corso al processo di digitalizzazione del tax free shopping. OTELLO, già operativo dal 2015 presso gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, ha prodotto da subito evidenti benefici: maggior efficienza ed efficacia dei controlli, emersione di fenomeni fraudolenti e netta riduzione dei tempi per ottenere il visto doganale.

Lo sviluppo di OTELLO 2.0, che rappresenta una versione aggiornata di OTELLO, è stato condotto nell’ambito di un tavolo congiunto tra Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate utilizzando il consolidato metodo operativo per la digitalizzazione dei processi doganali, quali: mappatura del processo attuale con identificazione delle inefficienze (cd. modello AS-IS) e definizione del modello ideale a regime (cd. modello TO-BE). Il modello TO-BE e la road map per l’implementazione sono stati condivisi con la platea degli stakeholder nell’ambito del tavolo tecnico permanente e-customs.

Come funziona OTELLO 2.0 – Il documento di prassi in commento stabilisce che il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. In caso di eventuali variazioni, il messaggio contenente i dati della variazione (effettuata ai sensi dell’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), è trasmesso dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione stessa. Ad ogni modo, in caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi, il cedente provvederà alla trasmissione dei dati non appena il sistema ritorna ad essere disponibile.

L’art. 4 sancisce poi che i dati di competenza dell’Agenzia delle Entrate trasmessi ad OTELLO 2.0 saranno automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata al fine di consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. All’Agenzia delle Entrate saranno altresì trasmesse le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture.

L’operatività è sin da subito - Anche se l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni in commento, come detto, decorrerà dal 1° settembre 2018, l’art. 6 delle determina in oggetto stabilisce che le disposizioni in essa contenute sono immediatamente applicabili a tutte le fatture per il tax free shopping e relative note di variazione trasmesse ad OTELLO 2.0. Ciò comporta che sia assicurata la gestione presso tutti i punti di uscita sia delle FTF (Fatture Tax Free) emesse in modalità elettronica sia delle FTF emesse, sino al 31 agosto 2018, in modalità cartacea. Il trattamento delle FTF emesse in modalità cartacea, che, come noto, possono essere presentate per il visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto, non subisce variazioni e pertanto avviene:
  • con la precedente versione di OTELLO in caso di uscita dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino;
  • con le modalità cartacee (timbro “conalbi”) presso tutti gli altri punti di uscita.

Dal 1° dicembre 2018, invece, non è più ammesso l’uso della precedente versione di OTELLO in caso di uscita dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino; non è più ammesso il visto con timbro “conalbi” per le fatture emesse da cedenti italiani presso tutti gli altri punti di uscita; il timbro “conalbi” è da utilizzare unicamente per apporre il visto su fatture emesse da cedenti unionali non stabiliti nel territorio italiano, se ne ricorrono le condizioni.
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