Dopo le “preoccupazioni” espresse dal Forum del Terzo settore (leggi articolo del 1° dicembre
Forum Terzo settore su emendamenti al decreto fiscale: “Resta il nodo detraibilità”), in merito alla detraibilità delle erogazioni in denaro delle persone fisiche a favore degli Enti di Terzo settore (in seguito all’approvazione, dello scorso 28 novembre al Senato, di un emendamento presentato dal Governo sul “decreto fiscale”), sembra siano risolti i dubbi sull’interpretazione dell’articolo 83, comma 1, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), che era stato interessato da un emendamento.
Non dovrebbe esserci, quindi, la necessità di una nuova modifica nel passaggio parlamentare previsto alla Camera e né il chiarimento di un provvedimento attuativo.
La detrazione del 30 per cento (per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30 mila euro) per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali rimane prevista nell’articolo 83, comma 1, del Codice suddetto.
Dubbi interpretativi erano sorti a causa dell’emendamento al decreto fiscale approvato al Senato che aveva soppresso le parole
«in denaro» al citato comma 1.
Il Senato stesso, ha chiarito i dubbi durante le votazioni agli emendamenti del decreto fiscale, adesso atteso all’esame della Camera. Le parole
«in denaro» saranno sì soppresse, ma solo nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 83 sopra richiamato, come precisato nella proposta di coordinamento (C1) approvata nell’aula del Senato, dov’è stato specificato, appunto, che l’eliminazione delle parole
«in denaro» riguarda solo il secondo periodo del comma 1.
Quest’ultimo, dopo l’emendamento ed il correttivo fornito, riguarda, quindi, la detrazione
«del 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato».
Fugati, quindi, anche i dubbi sollevati dal Forum del Terzo settore, dove si era affermato che “il nuovo testo si presta ad interpretazioni contraddittorie” proprio nel comma 1, dell’articolo 83 in questione. Lo stesso Forum, al contempo, aveva, nel complesso, giudicato positivo il provvedimento, affermando che “la nuova legislazione per il terzo settore diventa più stabile ed efficace”.
In virtù del correttivo inserito con la proposta di coordinamento (C1), quindi, si sgombera ogni dubbio interpretativo. La detrazione del 30 per cento agli enti del Terzo settore non commerciali, rimane, dunque, anche per le erogazioni in denaro, mentre, quella del 35 per cento alle organizzazioni di volontariato, varrà anche per le donazioni non in denaro come, ad esempio, quelle in natura.
Visto anche quanto evidenziato dal Forum, ossia che l’Italia, oggi, è il secondo paese in Europa per donazioni delle persone fisiche, il correttivo fornito, risulta di rilevante importanza, in quanto, l’emendamento come esposto prima del correttivo, avrebbe fatto sì che non sarebbero più state favorite le donazioni private e, ciò, avrebbe sortito un effetto negativo per le attività degli enti del Terzo settore.
In realtà, consultando anche la Relazione illustrativa all’emendamento, l’obiettivo è quello di equiparare tutti i tipi di erogazioni liberali destinate alle organizzazioni di volontariato, consentendo, in tal modo, la detrazione del 35 per cento anche per le donazioni (ad esempio in natura) attualmente escluse dall’agevolazione.
Leggendo attentamente il comma 1 del suddetto articolo 83, si nota che, nel primo e terzo periodo, si parla di
«erogazioni liberali», mentre, nel secondo periodo del comma 1, si parla di
«erogazione liberale», quindi, al singolare.