22 giugno 2018

Terzo settore: modifiche statutarie ed esenzioni per Onlus, Odv e Aps

Autore: Pietro Mosella
Diversi enti del Terzo settore devono provvedere all’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni previste dalla riforma e, tra questi, ci sono le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps).
Queste, dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel Codice entro diciotto mesi a partire dal 3 agosto 2017, quindi, entro il 3 febbraio 2019.

Ricordiamo che, in seguito al percorso legislativo avviato con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, si è concretizzata la cosiddetta “riforma del Terzo settore”.

Gli enti del Terzo settore - Occorre innanzitutto precisare che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), «sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

Esenzioni e agevolazioni - In merito all’adeguamento cui sono tenuti gli enti menzionati in precedenza, è opportuno ricordare quanto previsto dall’articolo 82, del D. Lgs. n. 117/2017, recante “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”, il quale prevede, al comma 3, che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 (quindi comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6), le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Oltre a ciò, l’adeguamento degli enti in questione, comprende altre agevolazioni riguardanti le imposte indirette, previste sempre dal suddetto articolo 82, al comma 4, il quale dispone che, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore (Onlus, ODV, APS), incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

La riforma in esame, ha anche previsto, all’articolo 82, comma 2, del Codice, che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 (enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6) utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ulteriori esenzioni sono state introdotte sempre dall’articolo 82 del Codice, al comma 5, il quale prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, sono esenti dall'imposta di bollo.

È, altresì, disposta l’esenzione del pagamento dell’IMU e della TASI per gli immobili:
  • posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto quali quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

Infine, così come previsto dal comma 9 del sopra citato articolo 82, non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti per le attività (indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640) svolte dagli enti del Terzo settore, occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'esenzione spetta, però, a condizione che, dell'attività, sia data comunicazione prima dell'inizio di ciascuna manifestazione alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
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