Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, ha fornito alcune indicazioni operative in merito all’adempimento di una serie di obblighi di trasparenza e pubblicità, introdotti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 -, a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del D. Lgs n.33/2013.
Come si specifica nella Circolare in commento, i destinatari dei suddetti obblighi, possono essere sostanzialmente raggruppati in due categorie. Alla prima appartengono:
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
Nella seconda categoria rientrano le imprese.
Il parere del Consiglio di Stato – Le misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, introdotte dalle disposizioni citate in precedenza – come si osserva nella Circolare - hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti, in particolare: l'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli; la decorrenza dei nuovi obblighi informativi; l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.
Tali aspetti sono stati affrontati nel
parere n.1449/2018 reso dal Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, ha evidenziato che "spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame".
In virtù di ciò, si porta ad individuare le amministrazioni competenti a verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte degli enti nelle singole P.A. eroganti, in linea peraltro con il principio positivizzato nell'articolo 93, comma 4, del Codice del Terzo settore.
Si deve, quindi, ritenere che, gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore.
Relativamente alla
decorrenza dei nuovi obblighi informativi, l'organo consultivo, ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell'articolo 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale".
In merito, invece, all'
ambito di applicazione della sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha chiarito che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria, è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.
La Circolare - In virtù di tutto quanto esposto, il Ministero del Lavoro, con la Circolare in commento, in via preliminare, ha precisato che, le cooperative sociali, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio d’esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125.
Obblighi informativi: la disposizione richiamata sul tema, ha una portata ampia:
- da un lato, essa evoca la formulazione dell'articolo 12, della Legge n. 241/1990, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, sicché, si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico;
- dall'altro, tuttavia, il richiamo espresso alla nozione di incarichi retribuiti (rectius remunerati) fa ritenere applicabile la norma in esame anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio.
L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie,
ma anche risorse strumentali. Ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato – si specifica nella Circolare - si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.
Arco temporale di riferimento e criteri di contabilizzazione da seguire: andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Il tenore letterale del comma 127, Legge n. 124/2017 (intendendo il limite in senso cumulativo), porta a ritenere che, l'obbligo di informazione, scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.
La Circolare specifica, altresì, che le
informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.
Questi elementi informativi, per i soggetti obbligati diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico.
In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo.
Qualora l'ente non disponga di alcun portale digitale – spiega il Ministero - la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.