I dati inviati al sistema tessera sanitaria relativi al primo semestre 2023 in data 02 ottobre, risultano acquisiti con un codice errore (
W008) che indica l’invio oltre il termine di presentazione. A molti operatori è venuto il dubbio che l’errore fosse reale, anche perché essendo un adempimento non gestito dall’Agenzia delle Entrate ma da altro organismo governativo, poteva essere vero che l’adempimento non rientrasse nella proroga ufficiale degli adempimenti che capitano di sabato (come gli F24) e che in automatico vengono rinviati al lunedì successivo.
Per fortuna, non è così, e ne abbiamo la prova consultando il sito
www.sistemats1.sanita.finanze.it, in cui si legge che “
su indicazione dell’Agenzia delle Entrate viene posticipata la scadenza per l’invio dei documenti delle spese sanitarie, dal 30 settembre alle 23.59 del 02 ottobre. I documenti acquisiti entro tale termine verranno regolarmente acquisiti se non presentano altre tipologie di errori”. Rimane il fatto che le ricevute di invio presentano l’acquisizione con errore ma che a parere di chi scrive non vanno sanate con l’istituto del ravvedimento operoso, essendo appunto la scadenza naturale posticipata al 02 ottobre.
Infatti, in linea generale, l’invio omesso o tardivo è sanabile con il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 100 euro per ogni invio omesso, tardivo o errato sino ad un importo massimo di 50.000 euro (ex art. 3, co. 5-bis del D.lgs. n. 175/14). E tra l’altro dobbiamo dire che non risulta applicabile l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 12 del D.lgs. n. 472/97). In pratica, una eventuale reiterazione della condotta omissiva non determina nessuna forma di riduzione delle sanzioni dovute. Deve essere precisato che il ravvedimento per errata od omessa comunicazione deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.