Negli ultimi mesi, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza delle Farmacie nella diagnostica di prima istanza. La necessità di incrementare la possibilità di eseguire i test diagnostici, non ultimo quello per il COVID, ha fatto in modo che le farmacie abbiano un ruolo di primaria importanza. Negli anni le attività delle farmacie hanno visto crescere il servizio di diagnostica. Resta in tutto questo un elemento “dimenticato” nella penna del legislatore l’attività delle parafarmacie.
Il
decreto legislativo 153/2009, in attuazione della legge 69/2009, ha individuato e definito i nuovi compiti e le nuove funzioni assistenziali che le farmacie sia pubbliche sia private operanti in convenzione con il S.s.n., possono svolgere. All’art. 1 tra le altre attività prevede:
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“d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
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e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti”.
Il Decreto nomina esclusivamente le Farmacie e non “il farmacista” creando così un differente trattamento tra le due diverse attività, in quanto pur essendo presente all’interno della Parafarmacia un Farmacista, facendo la norma espresso riferimento alla Farmacia, lascia poco margine di interpretazione.
L’attività delle Parafarmacie è stata normata dal
Decreto-legge 223/2006, ed è stata ampliata la tipologia di farmaci venduti nel Legge di conversione n° 214 all’art. 32, in entrambe le norme non vengono citati i servizi di diagnosi e autodiagnosi.
La strada al test diagnostico per il Covid è stata aperta alle farmacie con la legge di Bilancio 2021 art.1 dal
comma 418 al comma 420, dove viene espresso esclusivamente il termine Farmacia e dove al comma 420 viene specificato “«e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».
La Regione Piemonte aveva tentato un’apertura ai servizi di diagnostica in prima istanza ben prima dell’emergenza Covid erogati dalle Parafarmacie, con LR 11/2016, ma il governo ha impugnato la Legge Regionale in quanto in contrasto con il D.lgs. 153/2009.
In seguito, era stato presentato un emendamento alla Legge di bilancio 2019, ma all’interno della finanziaria non è stato preso in considerazione.
Entrando nel merito dell’iva sui servizi offerti dalle Farmacie, è necessario distinguere ben cinque diverse tipologie, meglio dettagliate dalla
Risoluzione n° 60/2017 dell’Agenzia delle Entrate
a) Prestazioni di analisi di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
se rese da soggetti sottoposti a vigilanza (infermiere e figure professionali abilitate ecc..) sono esenti Iva Art 10 n. 18) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
b) Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo effettuate autonomamente dal cliente con attrezzatura della farmacia sono soggette ad iva;
c) Prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, con la partecipazione anche da remoto di figure professionali, se prescritte dal medico o dal pediatra sono esenti art. 10 n. 18) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
d) Servizi di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono soggette iva
e) Prestazioni di diagnostica Covid a seguito di quanto indicato nella legge di bilancio 2021 art.1 comma 452 sono esenti Iva con diritto alla detrazione (Circolare 26/E e DL 34/2020).