Con la
Risposta n. 299 l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito alla presentazione in ritardo e l’applicazione delle relative sanzioni, alla comunicazione inerente i dati analitici dei trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro per l’esercizio 2017, a causa di un problema operativo interno.
Con l’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, il contribuente, a causa di un problema operativo interno, in seguito ad una fusione per incorporazione non ha provveduto ad inviare entro il 31 ottobre 2018 la propria comunicazione e dunque anche i dati analitici dei trasferimenti
da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro per l’esercizio 2017.
Si è provveduto successivamente all’invio di entrambe le comunicazioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario nonché il 23 novembre 2018, precisando che tutte le informazioni presenti nei flussi sono state regolarmente inserite nell’Archivio Unico Informatico.
Successivamente all’invio tardivo, si desidera conoscere le sanzioni, se previste, inerenti la fattispecie su elencata, riguardante il ravvedimento operoso.
La regolarizzazione della sanzione ridotta
Per riuscire a fornire una motivazione alla sunnominata risposta, la comunicazione deve essere effettuata annualmente e deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.
Può però capitare che suddetto termine non venga rispettato e si verifica perciò l’invio c.d. tardivo, dunque viene stabilito che per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata.
Nel caso prospettato, esaminato che la comunicazione è stata presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (31 ottobre 2018), la sanzione applicabile (dal 10 al 25% dell’importo delle operazioni segnalate) è ridotta alla metà.
La sanzione così ridotta può essere regolarizzata applicando le percentuali di riduzione a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento. In particolare, in caso di pagamento della sanzione entro un anno dal termine previsto per l’effettuazione dell’adempimento comunicativo, viene prevista la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo.
Pertanto sarà prevista una sanzione pari ad un ottavo del 5% dell’importo dell’operazione non segnalata.