Dalla
Risposta n° 280/2019 emerge che nel caso in cui l’abbonamento al trasporto pubblico sia pagato in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente, la quota parte del datore va indicata nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” della CU; mentre la quota a carico del lavoratore dovrà essere riconosciuta, come onere detraibile, dal datore di lavoro e andrà riportata nella sezione “oneri detraibili” della CU.
Quesito
L’istante ha stipulato con Alfa una convenzione per incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico da parte dei propri dipendenti. ALFA rilascia una ricevuta di pagamento nominativa al fruitore dell'abbonamento e in tale ricevuta viene evidenziato l'importo totale dell'abbonamento, comprensivo sia della quota effettivamente sostenuta dal dipendente, nonché fruitore dell'abbonamento (80% del costo dell'abbonamento), che della somma a carico del datore di lavoro (20% del costo dell'abbonamento).
La ricevuta di pagamento emessa dal soggetto che eroga il trasporto pubblico, unitamente al biglietto annuale nominativo, costituisce la documentazione che consente al dipendente di poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, da esibire anche in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Istante chiede di conoscere le modalità per certificare e rendere nota all'Agenzia delle Entrate tale detrazione, anche al fine di consentire a quest'ultima la verifica in sede di controllo dei redditi.
Parere dell’Agenzia
La detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico è disciplinata dall’articolo 1, comma 28 lett. a della
Legge n° 205/2017. La lettera b) prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei familiari non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia ritiene che l'Istante, in qualità di sostituto d’imposta, debba esplicitare la quota parte dell’abbonamento rimasta a suo carico (20%) in sede di compilazione della Certificazione Unica, riportandola nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR", con il codice 40, appositamente previsto per le “spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”.
La quota parte dell’abbonamento a carico del lavoratore (80%) dovrà, invece, essere riconosciuta quale onere detraibile, direttamente dal datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 23, comma 3, del
DPR 29 settembre 1973 n. 600, e riportata nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica, punto 342, con l’indicazione, nel punto 341, del suddetto codice 40, ai fini della detrazione IRPEF del 19%.